Art. 80 (L)
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
           infortuni (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

  1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle  competenti  autorita'  a  norma  dell'articolo 94, l'esecuzione
delle  opere  edilizie  di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni
caso  nel  rispetto  delle  norme  antisismiche, di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla autorizzazione di cui
all'articolo  94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata
al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.