Art. 80. 
 
  Agli  artisti  attori  o  interpreti  di   opere   o   composizioni
drammatiche o letterarie,  ed  agli  artisti  esecutori  di  opere  o
composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate
siano in dominio pubblico, compete, indipendentemente dalla eventuale
retribuzione loro spettante per la recitazione,  rappresentazione  od
esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di  chiunque
diffonda  o  trasmetta  per  radiodiffusione,   telefonia   o   altro
apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca
su disco fonografico, pellicola cinematografica o  altro  apparecchio
equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. 
 
  Uguale diritto loro compete  nei  confronti  di  chiunque  con  gli
stessi  mezzi  diffonda  o  riproduca  successivamente  l'opera  gia'
diffusa, trasmessa, incisa, registrata o  riprodotta,  ai  sensi  del
comma che precede. 
 
  Tale diritto non compete se  la  recitazione,  rappresentazione  od
esecuzione, sono fatte  per  la  radiodiffusione,  la  telefonia,  la
cinematografia,  l'incisione  o  la  registrazione  sugli  apparecchi
meccanici sopraindicati ed a tale scopo retribuita. 
 
  Egualmente nessun compenso e' dovuto per le registrazioni su disco,
nastro  metallico  o  altro  procedimento  analogo,  indicate   negli
articoli 55 e 59.