(CODICE CIVILE-art. 80)
                              Art. 80. 
 
                      (Restituzione dei doni). 
 
  Il promittente puo' domandare la  restituzione  dei  doni  fatti  a
causa della promessa di matrimonio, se questo non e' stato contratto. 
 
  La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno in  cui  s'e'
avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della  morte
di uno dei promittenti.