Art. 80. Obblighi dell'esattore delegato L'esattore delegato ai sensi dell'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 deve esperite la procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati dal successivo art. 83 e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione all'esattore delegante entro dieci giorni dal compimento della esecuzione. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente e del terzo comma dell'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 l'esattore delegante puo' chiedere al ricevitore provinciale di promuovere nei confronti dell'esattore delegato la procedura coattiva prevista dagli articoli 66 e seguenti per il recupero delle somme da quest'ultimo non riscosse o non versate.