(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 80)
                              Art. 80. 
                   Obblighi dell'esattore delegato 

 
  L'esattore delegato ai sensi  dell'art.  215  del  testo  unico  29
gennaio 1958,  n.  645  deve  esperite  la  procedura  esecutiva  nei
confronti del contribuente nei termini fissati dal successivo art. 83
e, qualora l'esecuzione sia  riuscita  infruttuosa  o  insufficiente,
deve trasmettere la relativa  documentazione  all'esattore  delegante
entro dieci giorni dal compimento della esecuzione. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni del comma  precedente  e
del terzo comma dell'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645
l'esattore delegante  puo'  chiedere  al  ricevitore  provinciale  di
promuovere nei confronti dell'esattore delegato la procedura coattiva
prevista dagli articoli 66 e seguenti per il recupero delle somme  da
quest'ultimo non riscosse o non versate.