ART. 80. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, puo' disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalita' di sostegno alle famiglie, persone e comunita' di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinche' tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita' e l'idoneita' all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.