Art. 80 Particolari categorie di imprese minori 1. Per le imprese artigiane iscritte negli albi previsti dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attivita' di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonche' per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo di imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile e' determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditivita' e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate: a) imprese artigiane ed imprese esercenti prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali: 30 per cento peri ricavi fino a 10 milioni di lire, 35 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire, 40 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire; b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti: 20 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 30 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 35 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire; c) intermediari e rappresentanti di commercio, rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili: 50 per cento per i ricavi fino a 10 milioni di lire; 55 per cento per i ricavi superiori a 10 fino a 14 milioni di lire; 60 per cento per i ricavi superiori a 14 milioni di lire. 2. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
Note all'art. 80: La legge 25 luglio 1956, n. 860, reca: "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. L'art. 9 di della legge disciplina l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane". - La legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) reca, all'art. 5, disposizioni sull'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e prevede all'art. 13, nei commi primo e terzo: "Comma primo. - La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956 n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da carte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative". "Comma terzo. - Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'art. 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo". - Il testo dell'intero art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' riportato nelle note all'art. 79.