Art. 80 (Esecuzione di perquisizioni locali) 1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice. 2. Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione e' depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che procede, e di tale deposito e' affisso un avviso alla porta del luogo dove e' stata eseguita la perquisizione.