(Norme-art. 80)
                               Art. 80 
                (Esecuzione di perquisizioni locali) 
  1.  Quando  la  copia  del  decreto  di  perquisizione  locale   e'
consegnata al portiere  o  a  chi  ne  fa  le  veci,  si  applica  la
disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice. 
  2. Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2  del
codice, la copia del decreto di perquisizione e' depositata presso la
cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che procede, e
di tale deposito e' affisso un avviso alla porta del  luogo  dove  e'
stata eseguita la perquisizione.