Art. 80. 
Norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
           Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione 
 
  1.  La  regione  Friuli-Venezia   Giulia   esercita   le   funzioni
amministrative in materia di istruzione in applicazione  dei  decreti
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15  gennaio
1987 n. 469. 
  2. Le istituzioni scolastiche nella  provincia  di  Gorizia  e  nel
territorio di Trieste  sono  altresi'  disciplinate  dalla  legge  19
luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre  1973,  n.  932,  salvo
quanto  previsto  in  materia  di  personale  dagli  articoli  425  e
seguenti. 
 
          Note all'art. 80:
             -   Il   D.P.R.   n.   902/1975   reca:  Adeguamento  ed
          integrazione  delle  norme  di  attuazione  dello   statuto
          speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
             -  Il  D.P.R.  n.  469/1987  reca:  Norme integrative di
          attuazione   dello   statuto   speciale    della    regione
          Friuli-Venezia Giulia.
             -   La   legge   n.  1012/1961  reca:  Disciplina  delle
          istituzioni scolastiche nella provincia di  Gorizia  e  nel
          territorio di Trieste.
             -   La   legge   n.   932/1973   reca:  Modificazioni  e
          integrazioni  della  legge  19  luglio   1961,   n.   1012,
          riguardante   l'istituzione   di   scuole   con  lingua  di
          insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia.