Art. 80 
      Attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari 
 
  1. L'attivita' di gestione accentrata di  strumenti  finanziari  ha
carattere di impresa ed e' esercitata nella  forma  di  societa'  per
azioni, anche senza fine di lucro. 
  2. Le societa' di gestione accentrata hanno per  oggetto  esclusivo
la prestazione del  servizio  di  gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari, ivi compresi quelli  dematerializzati  in  attuazione  di
quanto disposto dall'articolo 10 della legge  17  dicembre  1997,  n.
433. Esse possono svolgere attivita' connesse e strumentali. 
  3. La  CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  determina  con
regolamento il capitale minimo della societa' e le attivita' connesse
e strumentali. 
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentite la Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  determina  con
regolamento  i  requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo nella societa'. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 
  5. Il regolamento previsto dal comma  4  stabilisce  le  cause  che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si
applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, con regolamento adottato sentite  la  CONSOB  e  la  Banca
d'Italia, determina i requisiti di onorabilita' dei  partecipanti  al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 
  7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai  sensi
del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche  per  il
tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, devono essere comunicati entro  ventiquattro  ore
dal soggetto acquirente alla  CONSOB,  alla  Banca  d'Italia  e  alla
societa' di gestione unitamente  alla  documentazione  attestante  il
possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi
del comma 6. 
  8. In assenza dei requisiti o in mancanza della  comunicazione  non
puo' essere esercitato  il  diritto  di  voto  inerente  alle  azioni
eccedenti la soglia determinata ai sensi del  comma  6.  In  caso  di
inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 
  9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la societa'
all'esercizio dell'attivita'  di  gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e
6, e il sistema di gestione accentrata sia  conforme  al  regolamento
previsto dall'articolo 81, comma 1. 
  10.  Alle  societa'  di  gestione  accentrata   si   applicano   le
disposizioni della parte IV, titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  a
eccezione degli articoli 157, 158 e 165. 
 
          Nota all'art. 80: 
            - Il testo dell'art. 10 della legge 17 dicembre 1997,  n.
          433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO) e'  il
          seguente: 
            "Art. 10 (Dematerializzazione degli strumenti  finanziari
          pubblici e privati). - 1. Le norme delegate disciplinano la
          dematerializzazione degli strumenti finanziari  pubblici  e
          privati,  come  individuati  dalle  vigenti   disposizioni,
          determinandone  termini  e  condizioni  anche  al  fine  di
          agevolarne la ridenominazione  e  la  circolazione,  tenuto
          conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente
          e del possessore e di assicurare  il  regolare  svolgimento
          delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e
          pagamento.