Art. 80 Attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari 1. L'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attivita' connesse e strumentali. 3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della societa' e le attivita' connesse e strumentali. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa'. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6. 9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1. 10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
Nota all'art. 80: - Il testo dell'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO) e' il seguente: "Art. 10 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati). - 1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.