Art. 80 
 
       Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali 
per l'utilizzo delle  infrastrutture  e  dei  servizi  in  regime  di
                              esclusiva 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  controlla  che  nella  determinazione
della  misura  dei  diritti  aeroportuali,  richiesti   agli   utenti
aeroportuali  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
forniti dal gestore in regime di  esclusiva  negli  aeroporti,  siano
applicati i seguenti principi di: 
    a)    correlazione    ai    costi,    trasparenza,    pertinenza,
ragionevolezza; 
    b) consultazione degli utenti aeroportuali; 
    c) non discriminazione; 
    d) orientamento, nel rispetto dei principi di  cui  alla  lettera
a), alla media europea dei diritti aeroportuali  praticati  in  scali
con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard
di servizio reso. 
  2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi  di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica  e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito. 
  3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli  tariffari  preesistenti
al nuovo regime. 
  4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione  scritta  informa  il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al  comma  2,  che  gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni  per  adottare  i
provvedimenti dovuti. 
  5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma  4,  presentare  controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano  venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per  scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione. 
  6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai  fini  della
determinazione dei diritti aeroportuali.