Art. 80 
 
                     Obbligo di non divulgazione 
 
  1. Agli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza ed
alle Forze di polizia e' fatto obbligo di non divulgare  informazioni
che abbiano formato oggetto di scambio informativo ai sensi dell'art.
4,  comma  3,  lett.  e),  della  legge,   attinenti   agli   assetti
organizzativi,  alle  modalita'  operative  degli  stessi  Servizi  e
all'identita' dei loro appartenenti.