Art. 80 Obbligo di non divulgazione 1. Agli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza ed alle Forze di polizia e' fatto obbligo di non divulgare informazioni che abbiano formato oggetto di scambio informativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. e), della legge, attinenti agli assetti organizzativi, alle modalita' operative degli stessi Servizi e all'identita' dei loro appartenenti.