Art. 80 
 
 
                Fondi istituiti presso altri soggetti 
 
  1. La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di risoluzione siano
istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i  sistemi
di garanzia dei depositanti riconosciuti ai  sensi  dell'articolo  96
del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2,  si
applica intendendosi riferito al soggetto presso cui e' istituito  il
fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia. 
  2. Nei casi previsti dal  comma  1,  i  regolamenti  dei  fondi  di
risoluzione, nonche' gli statuti dei soggetti  presso  i  quali  tali
fondi sono istituiti sono  approvati  dalla  Banca  d'Italia  che  ne
verifica la conformita' con il  presente  decreto.  Restano  fermi  i
poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.