(Accordo-art. 80)
 
                             Articolo 80 
 
                    Pubblicazione delle decisioni 
 
  Il tribunale puo' ordinare, su richiesta del richiedente e a  spese
dell'autore della violazione, misure  adeguate  per  la  divulgazione
dell'informazione concernente la decisione  del  tribunale,  compresa
l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale  o  per
estratto sui media pubblici.