Art. 80 
 
 
Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 126, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la parola: "regolarmente" e' soppressa. 
 
          Note all'art. 80: 
              - Si riporta l'articolo 126 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 126 (Comunicazione delle specifiche tecniche).  -
          1. Su richiesta degli operatori economici interessati  alla
          concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a
          disposizione  le  specifiche  tecniche  previste  nei  loro
          appalti  di  forniture,  di  lavori  o  di  servizi,  o  le
          specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per  gli
          appalti  oggetto  di  avvisi  periodici  indicativi.   Tali
          specifiche sono rese disponibili  per  via  elettronica  in
          maniera gratuita, illimitata e diretta. 
              2.  Le  specifiche  tecniche  sono  trasmesse  per  via
          diversa da quella elettronica  qualora  non  sia  possibile
          offrire accesso gratuito,  illimitato  e  diretto  per  via
          elettronica a determinati documenti di  gara  per  uno  dei
          motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e  3,  o  qualora
          gli  enti  aggiudicatori  abbiano  imposto  requisiti   per
          tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono
          ai sensi dell'articolo 52, comma 7. 
              3.  Quando  le  specifiche  tecniche  sono  basate   su
          documenti ai  quali  gli  operatori  economici  interessati
          hanno accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto,  per  via
          elettronica, si  considera  sufficiente  l'indicazione  del
          riferimento a tali documenti. 
              4. Per il tramite della Cabina di regia  sono  messe  a
          disposizione degli altri Stati  membri,  su  richiesta,  le
          informazioni relative alle prove e ai documenti  presentati
          conformemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e
          2.".