Art. 80 Modifiche all'articolo 175 del codice della giustizia contabile - Intervento del pubblico ministero 1. All'articolo 175 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi di cui all'articolo 172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse e le parole «trenta giorni prima dell'udienza fissata» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 80: - Si riporta l'articolo 175 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 175 (Intervento del pubblico ministero). - 1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione. 2. (abrogato). 3. (abrogato).».