(Allegato-art. 80 bis)
                            Art. 80-bis. 
                         Welfare integrativo 
 
    1. Le aziende ed enti disciplinano,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di cui all'art. 7, comma 5,  lettera  n)  (Contrattazione
collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie),  la  concessione  di
benefici di natura assistenziale  e  sociale  in  favore  dei  propri
dirigenti, tra i quali: 
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi); 
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; 
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d) prestiti a favore di dirigenti in difficolta' ad accedere ai
canali  ordinari  del  credito  bancario  o  che  si  trovino   nella
necessita' di affrontare spese non differibili. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo di quota  parte  del  Fondo
per la retribuzione di risultato.