Art. 80 
 
Modifiche  all'articolo  46   in   materia   di   licenziamento   per
                    giustificato motivo oggettivo 
 
  1.  All'articolo  46  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  "60  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinque mesi" ed e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:
"Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604."; 
  b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal  numero  dei
dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo  2020  abbia
proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato  motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge  15  luglio  1966,  n.
604, puo', in deroga alle previsioni di cui  all'articolo  18,  comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare  in  ogni  tempo  il
recesso purche' contestualmente faccia richiesta del  trattamento  di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli  da  19  a  22,  a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si  intende  ripristinato  senza  soluzione  di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.".