(CODICE CIVILE-art. 803)
                              Art. 803. 
 
            (( Revocazione per sopravvenienza di figli )) 
 
  ((Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere  figli  o
discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per  la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del  donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di  un  figlio,
salvo che si provi che al tempo  della  donazione  il  donante  aveva
notizia dell'esistenza del figlio. 
 
  La revocazione puo' essere domandata anche se il figlio del donante
era gia' concepito al tempo della donazione.)) 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-3 luglio 2000 n. 250
(in G.U. 1a s.s. 05/07/2000 n. 28)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice  civile,  nella
parte in cui prevede che - in caso di  sopravvenienza  di  un  figlio
naturale  -  la  donazione  possa  essere   revocata   solo   se   il
riconoscimento del  figlio  sia  intervenuto  entro  due  anni  dalla
donazione."