Art. 81. 
                              Sanzioni 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore   che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a),
b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma
3, 72, 74 e 78, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 500 euro a 3.000 euro. 
  2.  Si  applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici  giorni  a  tre
mesi al venditore che abbia commesso una  ripetuta  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'accertamento  dell'infrazione  e  dell'applicazione
della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.