ART. 81
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile,  le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui
alla  Tabella  1/A  dell'Allegato  2  alla  parte  terza del presente
decreto:
    a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
    b)  limitatamente  ai  parametri  contraddistinti nell'Allegato 2
alla  parte  terza  del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o),
qualora ricorrano circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni
geografiche particolari;
    c)  quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di
talune  sostanze  con superamento dei valori fissati per le categorie
Al, A2 e A3;
    d) nel caso di laghi che abbiano una profondita' non superiore ai
20  metri, che per rinnovare le loro acque impieghino piu' di un anno
e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai
parametri  contraddistinti  nell'Allegato  2  alla  parte  terza  del
presente decreto, Tabella 1/A da un asterisco (*).
   2.  Le  deroghe  di  cui  al comma 1 non sono ammesse se ne derivi
concreto pericolo per la salute pubblica.