Art. 81 

 

				 
                      Disposizioni finanziarie 

 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   Amministrazioni
interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti  derivanti  dal
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.