Art. 81. Esecuzione degli sgravi per indebito Gli sgravi disposti a norma dell'art. 198 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 sono eseguiti dall'esattore in carica, con le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze, entro quattro mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Nello stesso termine deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire. A richiesta dell'esattore l'intendente di finanza puo' prorogare di due mesi il termine stabilito nel comma precedente. Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, a margine del ruolo ovvero, qualora ne sia stata autorizzata la tenuta, nello schedario dei contribuenti. Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore, con le annotazioni del caso, nel termine stabilito dal primo comma.