(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 81)
                              Art. 81. 
                Esecuzione degli sgravi per indebito 

 
  Gli sgravi disposti a  norma  dell'art.  198  del  testo  unico  29
gennaio 1958, n. 645 sono eseguiti dall'esattore in  carica,  con  le
modalita' stabilite dal Ministro per le finanze, entro  quattro  mesi
dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati  i  buoni
di discarico. Nello  stesso  termine  deve  essere  versato  all'ente
impositore l'ammontare degli  sgravi  che  non  sia  stato  possibile
eseguire. 
  A richiesta dell'esattore l'intendente di finanza puo' prorogare di
due mesi il termine stabilito nel comma precedente. 
  Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati,  entro  dieci
giorni dalla ricezione dello stesso,  a  margine  del  ruolo  ovvero,
qualora ne sia stata  autorizzata  la  tenuta,  nello  schedario  dei
contribuenti. 
  Gli  elenchi  di  sgravio   devono   essere   restituiti   all'ente
impositore, con le annotazioni del caso, nel  termine  stabilito  dal
primo comma.