Art. 81. Istituzione e decorrenza dell'imposta L'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1974. L'imposta si applica ai redditi che sono imputabili, a norma dell'art. 7 e delle altre disposizioni ivi richiamate, ai periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973, salvo quanto e' stabilito in altre disposizioni di questo titolo.