Art. 81. 
                Istituzione e decorrenza dell'imposta 
 
 
L'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica con decorrenza
dal 1° gennaio 1974. 
 
L'imposta  si  applica  ai  redditi  che  sono  imputabili,  a  norma
dell'art. 7 e delle altre disposizioni  ivi  richiamate,  ai  periodi
d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973, salvo quanto  e'
stabilito in altre disposizioni di questo titolo.