Articolo 81. Firma La presente convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un istituto specializzato o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonche' di tutti gli Stati parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e di ogni altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a diventare parte della convenzione, nel modo seguente: sino al 30 novembre 1969 presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica di Austria ed in seguito sino al 30 aprile 1970 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.