Art. 81 
                           Redditi diversi 
 
  1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti  nell'esercizio  di
arti e professioni o di imprese commerciali o  da  societa'  in  nome
collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla  qualita'
di lavoratore dipendente: 
    a)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  la  lottizzazione   di
terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e  la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici; 
    b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di  cinque  anni,
esclusi quelli acquisiti per successione  o  donazione  e  le  unita'
immobiliari urbane che per la maggior parte  del  periodo  intercorso
tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state  adibite  ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; 
    c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o
donazione, superiori al 2, al 10 o al 25 per cento del capitale della
societa' secondo che si tratti di azioni  ammesse  alla  borsa  o  al
mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie,
se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto  a
titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare  superiore
a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data  della
cessione o della prima cessione non e' superiore a  cinque  anni.  La
percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
le cessioni  effettuate  nel  corso  di  dodici  mesi  ancorche'  nei
confronti di soggetti diversi; si considerano  cedute  per  prime  le
partecipazioni acquisite in data piu' recente; 
    d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i  premi  derivanti  da
prove  di  abilita'  o  dalla  sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in
riconoscimento  di  particolari  meriti  artistici,   scientifici   o
sociali; 
    e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; 
    f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
    g) i redditi  derivanti  dall'utilizzazione  economica  di  opere
dell'ingegno, di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule  e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in  campo  industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto  della  lettera  h)  del
comma 2 dell'articolo 49; 
    h) i redditi derivanti dalla concessione  in  usufrutto  e  dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto,  locazione,  noleggio  o
concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la   concessione   in   usufrutto   dell'unica   azienda   da   parte
dell'imprenditore   non   si   considerano    fatti    nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o  parziale  le
plusvalenze realizzate concorrono a formare  il  reddito  complessivo
come redditi diversi; 
    i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non  esercitate
abitualmente; 
    l) i redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro  autonomo  non
esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi  di  fare,  non
fare o permettere; 
    m) le indennita' di trasferta e i rimborsi  forfetari  di  spesa,
percepiti   da   soggetti    che    svolgono    attivita'    sportiva
dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80. 
 
          Nota all'art. 81:
            Per  il  titolo della legge 25 marzo 1986, n. 80, si veda
          nella nota al successivo art. 83.