(Norme-art. 81)
                               Art. 81 
                (Redazione del verbale di sequestro) 
  1.  Il  verbale  di  sequestro   contiene   l'elenco   delle   cose
sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle  e
l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. 
  2. Le carte sono  numerate  e  sottoscritte  singolarmente  da  chi
procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse  sono  rinchiuse
in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e timbrati. 
  3.  Il  verbale  indica  anche  il   luogo   della   custodia.   Il
provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo  del
codice puo' essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche
da chi ha provveduto al sequestro. Quando  e'  nominato  un  custode,
questi dichiara di assumere gli obblighi di legge  e  sottoscrive  il
verbale. L'inosservanza di queste formalita' non  esime  il  custode,
che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla
relativa responsabilita' disciplinare e penale. 
  4. Sulle cose sequestrate  ovvero  sui  pacchi  in  cui  esse  sono
rinchiuse e' apposta  l'indicazione  del  procedimento  al  quale  si
riferiscono.