Art. 81 (Redazione del verbale di sequestro) 1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. 2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse sono rinchiuse in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e timbrati. 3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice puo' essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando e' nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalita' non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilita' disciplinare e penale. 4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse e' apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.