Art. 81.
        Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti
                  Direzione generale della M.C.T.C.
  1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia
di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono  effettuati  da
dipendenti  appartenenti  ai  ruoli  della  Direzione  generale della
M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale  o  dirigenti,
muniti  di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero di-
ploma di perito industriale, perito  nautico,  geometra  o  maturita'
scientifica.
  2.  I  dipendenti  di  cui  al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale,  perito  nautico,  geometra  o  maturita'   scientifica,
vengono  abilitati  all'effettuazione  degli  accertamenti  tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
  3. Il regolamento  determina  i  profili  professionali  che  danno
titolo  all'effettuazione  degli accertamenti tecnici di cui ai commi
precedenti.
  4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le  norme
e  le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto
dal comma 2.