Art. 81.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  Sono conferite  alle regioni e  agli enti locali tutte  le funzioni
amministrative  non  espressamente   indicate  negli  articoli  della
presente sezione e tra queste, in particolare:
  a)  la  tenuta  e  l'aggiornamento dell'elenco  delle  acque  dolci
superficiali;
  b) la  tenuta e  l'aggiornamento dell'elenco delle  acque destinate
alla molluschicoltura;
  c)   il   monitoraggio   sulla  produzione,   sull'impiego,   sulla
diffusione,  sulla  persistenza  nell'ambiente e  sull'effetto  sulla
salute umana delle sostanze ammesse  alla produzione di preparati per
lavare;
  d)  il  monitoraggio sullo  stato  di  eutrofizzazione delle  acque
interne e costiere.
  2. Sono altresi' conferite  alle regioni interessate in conseguenza
della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui
all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a
detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.