Art. 81 
         Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi 
 
  1. La CONSOB,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  stabilisce  con
regolamento: 
    a) le categorie di soggetti e gli  strumenti  finanziari  ammessi
alla gestione accentrata; 
    b) i modelli e le  modalita'  di  rilascio  delle  certificazioni
previste dall'articolo 85; 
    c) le forme e le modalita' che devono  essere  osservate  per  le
registrazioni e per  la  tenuta  dei  conti  relativi  alla  gestione
accentrata, rispettando il principio della piena  separazione  tra  i
conti propri della societa' e quelli relativi  allo  svolgimento  del
servizio; 
    d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni
e dei conti relativi alla gestione accentrata; 
    e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del
sistema e l'ordinata prestazione del servizio. 
  2. La societa' di gestione accentrata  adotta  il  regolamento  dei
servizi  nel  quale  indica  i  servizi  svolti,  le   modalita'   di
svolgimento e i corrispettivi. 
  3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' stabilire che  i
corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle  medesime
autorita'.