Art. 81 Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi 1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento: a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata; b) i modelli e le modalita' di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85; c) le forme e le modalita' che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della societa' e quelli relativi allo svolgimento del servizio; d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata; e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio. 2. La societa' di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalita' di svolgimento e i corrispettivi. 3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorita'.