Art. 81 
 
                        Misure di efficienza 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sono   adottati   sistemi   di   comunicazione
telematica fra il DIS e le Agenzie per lo scambio delle  informazioni
relative alle abilitazioni. 
  2. Il DIS promuove la realizzazione di reti telematiche sicure  per
lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Interno, l'Arma  dei
Carabinieri,  la  Guardia  di  Finanza  e  le  altre  amministrazioni
interessate  al  fine  della  piu'  efficiente  comunicazione   delle
informazioni nell'ambito  delle  procedure  finalizzate  al  rilascio
delle abilitazioni. 
  3. Nell'ambito delle iniziative di diffusione della  cultura  della
sicurezza,  il  DIS  promuove,  anche  attraverso  il  sito  web  del
comparto, la conoscenza delle misure  e  procedure  di  tutela  delle
informazioni  oggetto  di  disciplina   del   presente   regolamento,
sviluppando   modalita'   interattive   per   i   rapporti   con   le
amministrazioni e le imprese in materia di abilitazioni di  sicurezza
industriale.