Art. 81 Misure di efficienza 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adottati sistemi di comunicazione telematica fra il DIS e le Agenzie per lo scambio delle informazioni relative alle abilitazioni. 2. Il DIS promuove la realizzazione di reti telematiche sicure per lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Interno, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni interessate al fine della piu' efficiente comunicazione delle informazioni nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle abilitazioni. 3. Nell'ambito delle iniziative di diffusione della cultura della sicurezza, il DIS promuove, anche attraverso il sito web del comparto, la conoscenza delle misure e procedure di tutela delle informazioni oggetto di disciplina del presente regolamento, sviluppando modalita' interattive per i rapporti con le amministrazioni e le imprese in materia di abilitazioni di sicurezza industriale.