Art. 81 
 
 
            Livello-obiettivo della dotazione finanziaria 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione  finanziaria  complessiva
dei fondi di  risoluzione  e'  pari  all'1  per  cento  dei  depositi
protetti, risultanti  alla  data  di  chiusura  dell'ultimo  bilancio
annuale dei soggetti tenuti al versamento  dei  contributi,  da  essi
approvato. 
  2. Per raggiungere il livello indicato al  comma  1,  i  contributi
vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'articolo 82 su  base
annuale nel modo piu' uniforme possibile  nel  tempo,  tenendo  anche
conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla
situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo. 
  3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma  1
per un massimo di quattro  anni  se  i  fondi  di  risoluzione  hanno
effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo  0,5
per cento dei  depositi  protetti  di  tutti  i  soggetti  tenuti  al
versamento dei contributi. 
  4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione  finanziaria
scende al di sotto  del  livello  stabilito  allo  stesso  comma,  la
raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di  quel
livello in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 82. Tuttavia,
se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma
1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due  terzi  di  tale
livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato
in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.