Art. 81 
 
 
                      (Documentazione di gara) 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  85  e  88,  la
documentazione comprovante il possesso  dei  requisiti  di  carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e  finanziario,  per  la
partecipazione alle procedure disciplinate  dal  presente  codice  e'
acquisita  esclusivamente  attraverso  la  Banca  dati  centralizzata
gestita  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,
denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e  l'AGID,  sono
indicati i dati concernenti la partecipazione alle  gare  e  il  loro
esito, in relazione  ai  quali  e'  obbligatoria  l'inclusione  della
documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per  i
quali e' prevista l'inclusione e le  modalita'  di  presentazione,  i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si  provvede
alla  definizione   delle   modalita'   relative   alla   progressiva
informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di
partecipazione e l'assenza  di  cause  di  esclusione,  nonche'  alla
definizione dei criteri e delle modalita' relative all'accesso  e  al
funzionamento nonche' all'interoperabilita'  tra  le  diverse  banche
dati coinvolte nel procedimento. A tal  fine  entro  il  31  dicembre
2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  in  accordo
con ANAC,  definisce  le  modalita'  di  subentro  nelle  convenzioni
stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attivita' di
gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 13. 
  3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto,
ovvero  l'omessa  effettuazione  di  quanto  necessario  a  garantire
l'interoperabilita'  delle  banche   dati,   secondo   le   modalita'
individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte  del  soggetto
responsabile  delle   stesse   all'interno   dell'amministrazione   o
organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A  tal  fine,  l'ANAC,
debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, effettua le  dovute  segnalazioni  all'organo  di  vertice
dell'amministrazione o organismo pubblico. 
  4.  Gli  esiti  dell'accertamento   dei   requisiti   generali   di
qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo
partecipante nei termini di efficacia di ciascun  documento,  possono
essere utilizzati anche per gare diverse.