Articolo 81 Riesame 1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una decisione definitiva del tribunale puo' essere accolta dalla corte d'appello nelle seguenti circostanze: a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta puo' essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato, accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. 2. Una richiesta di riesame e' depositata entro dieci anni dalla data della decisione, ma al piu' tardi entro due mesi dalla data della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della corte d'appello. 3. Se la richiesta di riesame e' fondata, la corte d'appello annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione, conformemente al regolamento di procedura. 4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.