Art. 81 
 
 
            Tutela dei consorzi incaricati dei controlli 
 
  1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo  di  una
denominazione protetta che svolgono attivita' rientranti  tra  quelle
specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato,  senza
il preventivo consenso del Consorzio di tutela medesimo,  ovvero  del
Ministero  in  mancanza  di  Consorzio  di  tutela  incaricato,  sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. 
  2.  Il  soggetto  inserito  nel  sistema  di   controllo   di   una
denominazione di origine o indicazione geografica, che  non  assolve,
in modo totale o parziale, nei  confronti  del  Consorzio  di  tutela
incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 41, commi  7  e  8,  e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria  pari  all'importo
non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al  pagamento  della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve  versare  le  somme
dovute,  comprensive  degli   interessi   legali,   direttamente   al
creditore. 
  3.  Per  l'illecito  previsto  al  comma  2,  oltre  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione  accessoria  della
sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta  fino
alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.