(Allegato-art. 80)
                              Art. 80. 
 
 
                         Welfare integrativo 
 
    1. Le amministrazioni disciplinano,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di
natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i
quali: 
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi); 
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; 
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili; 
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
Servizio sanitario nazionale. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle  disponibilita'  gia'
previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di  legge  o
di contratto collettivo nazionale, tra cui l'art.  27,  comma  2  del
CCNL enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001,  nonche',  per
la parte non coperta da tali  risorse,  mediante  utilizzo  di  quota
parte del Fondo di cui all'art. 77 del presente contratto.