Art. 81 Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza 1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.»; c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»; d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;
Note all'art. 81: - Si riporta l'articolo 178 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 178 (Termini per le impugnazioni e decorrenza). - (Omissis). 1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione e' di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. 2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero e' passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2. 3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti. 4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa o per nullita' della notificazione degli atti di cui all'articolo 93 la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. 5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. 6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.».