Art. 81
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di
leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche
1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli
enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe
che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle
discipline olimpiche ovvero societa' sportive professionistiche e
societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che
svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli
investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai
sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di
insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste
ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura
proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato
ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per
soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono
escluse dalla disposizione di cui al presente articolo le
sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime
previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e
i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle
procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla
documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle
modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti
siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta
2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e
fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le societa' sportive
professionistiche e societa' ed associazioni sportive
dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile.
5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto
erogante mediante una specifica attivita' della controparte.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo
complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.