(CODICE CIVILE-art. 812)
                              Art. 812. 
 
                       (Distinzione dei beni). 
 
  Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e  i  corsi  d'acqua,  gli
alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a
scopo  transitorio,  e  in  genere  tutto  cio'  che  naturalmente  o
artificialmente e' incorporato al suolo. 
 
  Sono reputati immobili i  mulini,  i  bagni  e  gli  altri  edifici
galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o  all'alveo
o  sono  destinati  ad  esserlo  in  modo  permanente  per  la   loro
utilizzazione. 
 
  Sono mobili tutti gli altri beni.