(CODICE CIVILE-art. 815)
                              Art. 815. 
 
            (Beni mobili iscritti in pubblici registri). 
 
  I beni mobili iscritti in  pubblici  registri  sono  soggetti  alle
disposizioni che li riguardano  e,  in  mancanza,  elle  disposizioni
relative ai beni mobili.