Art. 818.
(Regime delle pertinenze).
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa
principale comprendono anche le pertinenze, se non e' diversamente
disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti
giuridici.
La cessazione della qualita' di pertinenza non e' opponibile ai
terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa
principale.