Art. 82 
     (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica) 
 
   1. L'informativa e il consenso al trattamento dei  dati  personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla  prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale  la
competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112. 
   2. L'informativa e il consenso al trattamento dei  dati  personali
possono altresi'  intervenire  senza  ritardo,  successivamente  alla
prestazione, in caso di: 
   a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire  o  incapacita'  di
intendere o di  volere  dell'interessato,  quando  non  e'  possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potesta',  ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da  un  convivente  o,  in
loro assenza, dal responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora
l'interessato; 
   b) rischio grave,  imminente  ed  irreparabile  per  la  salute  o
dell'interessato. 
   3. L'informativa e il consenso al trattamento dei  dati  personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla  prestazione,
anche in caso di prestazione  medica  che  puo'  essere  pregiudicata
dall'acquisizione   preventiva   del   consenso,   in   termini    di
tempestivita' o efficacia. 
   4. Dopo il raggiungimento della  maggiore  eta'  l'informativa  e'
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo e' necessario. 
 
          Nota all'art. 82:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  l  17  del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              Art.  117  (Interventi  d'urgenza).  -  1.  In  caso di
          emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere
          esclusivamente  locale  le ordinanze contingibili e urgenti
          sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
          comunita'   locale.   Negli   altri   casi  l'adozione  dei
          provvedimenti  d'urgenza,  ivi  compresa la costituzione di
          centri  e  organismi di referenza o assistenza, spetta allo
          Stato   o   alle   regioni   in  ragione  della  dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali.
              2.  In caso di emergenza che interessi il territorio di
          piu'  comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
          a  quando  non  intervengano i soggetti competenti ai sensi
          del comma 1.ยป.