Art. 82 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.