Art. 82 (L)
Eliminazione  o  superamento  delle  barriere  architettoniche  negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992,
n.  104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62,
 comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).

  1.  Tutte  le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita'
e  la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono
eseguite  in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo
1971,  n.  118,  e  successive  modificazioni, alla sezione prima del
presente  capo,  al  regolamento approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   24 luglio   1996,  n.  503,  recante  norme  per
l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  e  al  decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  2.  Per  gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai  vincoli  di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nonche'  ai  vincoli  previsti  da  leggi speciali aventi le medesime
finalita', qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi
6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta  da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la
conformita'  alle  norme  vigenti  in  materia di accessibilita' e di
superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con
opere  provvisionali,  come  definite dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia
stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.
  3.   Alle  comunicazioni  allo  sportello  unico  dei  progetti  di
esecuzione  dei  lavori  riguardanti  edifici  pubblici  e  aperti al
pubblico,  di  cui  al  comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono
allegate   una   documentazione   grafica   e  una  dichiarazione  di
conformita'  alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di
superamento  delle  barriere  architettoniche,  anche  ai  sensi  del
comma 2 del presente articolo.
  4.  Il  rilascio  del  permesso di costruire per le opere di cui al
comma  1  e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il
dirigente  o  il  responsabile  del  competente ufficio comunale, nel
rilasciare  il certificato di agibilita' per le opere di cui al comma
1,  deve  accertare  che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle  disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.   A   tal   fine  puo'  richiedere  al  proprietario
dell'immobile  o  all'intestatario  del  permesso  di  costruire  una
dichiarazione  resa  sotto  forma  di  perizia  giurata redatta da un
tecnico abilitato.
  5.  La  richiesta  di  modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi   pubblici   o   aperti  al  pubblico  e'  accompagnata  dalla
dichiarazione  di  cui  al  comma  3.  Il rilascio del certificato di
agibilita'  e'  condizionato  alla verifica tecnica della conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
  6.  Tutte  le  opere  realizzate  negli  edifici pubblici e privati
aperti  al  pubblico  in  difformita'  dalle  disposizioni vigenti in
materia   di   accessibilita'   e   di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche,  nelle  quali  le  difformita' siano tali da rendere
impossibile   l'utilizzazione   dell'opera  da  parte  delle  persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
  7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli  accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per
la  propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente
ad  opere  eseguite  dopo  l'entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione  dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi
sono  puniti  con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione
dai  rispettivi  albi  professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
  8.  I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del
1986,  sono  modificati  con integrazioni relative all'accessibilita'
degli  spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla  realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione di
semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata  in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle persone
handicappate.
  9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni
di   cui  all'articolo  27  della  citata  legge  n.  118  del  1971,
all'articolo  2  del  citato  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui
alla  sezione  prima  del  presente  capo,  e  al  citato decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici  14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti  edilizi  comunali  contrastanti  con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
 
          Note all'art. 82:
              - La  legge  30 marzo  1971,  n.  118  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   82   del  2 aprile  1971  reca:
          "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
          5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1996,  n.  503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227,
          supplemento   ordinario,   del   27 settembre  1996,  reca:
          "Regolamento   recante   norme   per  l'eliminazione  delle
          barriere  architettoniche  negli  edifici,  spazi e servizi
          pubblici".
              - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
          1989,  n.  236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145,
          supplemento    ordinario,   del   23 giugno   1989,   reca:
          "Prescrizioni     tecniche     necessarie    a    garantire
          l'accessibilita',  l'adottabilita'  e  la visibilita' degli
          edifici   privati   e  di  edilizia  residenziale  pubblica
          sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
          dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
              - Per  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
          vedi nelle note all'art. 6.
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 7 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  7 gennaio  1956, n. 164
          (Norme  per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
          costruzioni):
              "Art.  7  (Idoneita'  delle  opere provvisionali). - Le
          opere   provvisionali  devono  essere  allestite  con  buon
          materiale  ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo
          scopo;  esse  devono essere conservate in efficienza per la
          intera durata del lavoro.
              Prima  di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi
          tipo  si  deve provvedere alla loro revisione per eliminare
          quelli non ritenuti piu' idonei".
              - La  legge  5 febbraio  1992, n. 104, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  39,  supplemento  ordinario,  del
          17 febbraio  1992,  reca:  "Legge-quadro  per l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 32, comma 21,
          della  legge n. 41 del 1986 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 1986):
              "21. Per gli edifici pubblici gia' esistenti non ancora
          adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della
          Repubblica  27 aprile  1978,  numero  384,  dovranno essere
          adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di
          eliminazione  delle  barriere architettoniche entro un anno
          dalla entrata in vigore della presente legge".