Art. 82. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti attori od interpreti e di artisti esecutori: 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori dell'orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per se' stante e non di semplice accompagnamento.