(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 82)
                              Art. 82. 
                         Diritto al rimborso 

 
  L'esattore ha diritto al rimborso,  senza  interessi,  delle  somme
versate ai sensi dell'art. 64, per le quali e' tenuto all'obbligo del
non riscosso  come  riscosso  quando  dimostri  nei  modi  e  termini
previsti dagli articoli seguenti di non averle potute riscuotere.