Art. 82. Abolizione di altri tributi Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 sono aboliti: a) le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, le relative sovrimposte erariali e locali; b) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, l'imposta sulle societa' e l'imposta sulle obbligazioni; c) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la relativa addizionale provinciale; d) le imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) il contributo speciale di cura, le contribuzioni speciali sui >pubblici spettacoli e la tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo; f) le imposte camerali previste dall'art. 52, lettere c) e d) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; g) le addizionali erariali e locali agli indicati tributi. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative ai tributi indicati nel precedente comma e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.