Art. 82 Plusvalenze 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. 2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione. 3. I corrispettivi delle cessioni di partecipazioni sociali percepiti anteriormente al periodo di imposta in cui e' avvenuta la cessione per effetto della quale e' stata superata la percentuale indicata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 si considerano percepiti in tale periodo. 4. Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata, con riferimento alla parte del prezzo di acquisto o del costo proporzionalmente corrispondente alla somma percepita nel periodo di imposta.