(Norme-art. 82)
                               Art. 82 
  (Attivita' per il deposito e la custodia delle cose sequestrate) 
  1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale
la cancelleria o la segreteria indica il numero  del  procedimento  a
cui si riferiscono,  il  cognome  e  il  nome  della  persona  a  cui
appartengono, se sono noti, e quelli della persona  il  cui  nome  e'
stato iscritto nel registro delle notizie di reato,  le  trasmissioni
ad altri uffici giudiziari e le restituzioni. 
  2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in  cui
sono custodite, se non nei casi  consentiti  dalla  legge.  Quando  i
sigilli appaiono rotti o  alterati,  si  procede  alla  verificazione
delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della  segreteria.
Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e  riapposizione
di sigilli e' redatto verbale. 
  3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono  dettate  le
disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia  delle  cose
sequestrate. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  previsto  dal
comma 3, le cose sequestrate,  che  a  norma  dell'articolo  259  del
codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero,
sono depositate nella cancelleria della pretura  o  del  tribunale  e
annotate  nei  relativi  registri.  La  stessa  cancelleria  provvede
altresi' agli adempimenti previsti dall'articolo 83.