Art. 82.
      Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari
                      «familiari» e cooperative
  1.  All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis  Gli  interessi  passivi sostenuti dai soggetti indicati nel
primo  periodo  del  comma  5,  sono deducibili dalla base imponibile
della  predetta  imposta  nei  limiti  del  1996  per  cento del loro
ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli
da  117  a  129,  l'ammontare  complessivo  degli  interessi  passivi
maturati  in  capo  a  soggetti  ((  di  cui al periodo precedente ))
partecipanti  al  consolidato a favore di altri soggetti partecipanti
sono  integralmente  deducibili  sino  a  concorrenza  dell'ammontare
complessivo  degli  interessi  passivi  maturati  in capo ai soggetti
partecipanti  a  favore  di  soggetti  estranei  al  consolidato.  La
societa'  o  ente  controllante  opera  la  deduzione integrale degli
interessi   passivi   di   cui  al  periodo  precedente  in  sede  di
dichiarazione   di  cui  all'articolo  122,  apportando  la  relativa
variazione   in   diminuzione   della  somma  algebrica  dei  redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti».
  2.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  come  introdotto  dal  comma  1, si
applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007.  ))  Limitatamente al medesimo periodo
d'imposta  gli  interessi  passivi  di cui al citato comma 5-bis sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
  3.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
     a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare.»;
     b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare.»;
      c)  all'articolo  7,  comma  2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
  4.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano (( a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2007
)). Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi
di  cui  al (( comma 3 )) sono deducibili nei limiti del 97 per cento
del loro ammontare.
  5.  Nella  determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  ((  per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 )) , in sede di versamento della seconda
o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si  sarebbe  determinata  applicando  le  disposizioni dei commi
precedenti.
  6.  All'articolo  111,  comma  3, del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
      a)  le  parole  «pari  al  60  per cento» sono sostituite dalle
seguenti «pari al 30 per cento»;
      b)  le  parole  «nei  nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
      c)  le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «il  75  per  cento della medesima
riserva sinistri».
  7.  Le  residue  quote  dell'ammontare complessivo delle variazioni
della  riserva sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo
iscritto  in  bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e non
ancora   dedotte,   sono   deducibili  per  quote  costanti  fino  al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro
formazione.
  8.  In  deroga  all'art.  3  della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e 7 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si  sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e
7.
  9.  La  percentuale  della  somma  da versare, nei termini e con le
modalita'  previsti dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per
l'anno  2008,  all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli
anni successivi.
  10.  La  percentuale  della  somma  da versare nei termini e con le
modalita'  previsti  dall'art.  9, comma 1-bis della legge 29 ottobre
1961,  n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per
cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
  11.  All'art.  106,  comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
      a)  le  parole:  «0,40  per  cento»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
      b)  le  parole  «nei  nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti: «nei diciotto esercizi successivi».
  12.  Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti  la  misura  deducibile  in  ciascun esercizio ai sensi del
comma 3 dell'art. 106 del testo unico (( delle imposte sui redditi ))
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del
1986,  formate  negli esercizi precedenti a quello in corso alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
  13.  In  deroga  all'art.  3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e
12.
   (( 13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «  2-bis.  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  alla  data  del  31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel
comma  2  e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta
in  corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel
comma  2  e'  aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta  il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il
30  novembre  2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve
del  bilancio  dell'esercizio per il quale il termine di approvazione
scade anteriormente al 25 giugno 2008». ))
  14.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  all'art.  5,  comma  2, dopo le parole: «ad eccezione delle
operazioni  ((  esenti  e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo
comma,  ))  numeri  8),  8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso
decreto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  delle locazioni di
immobili  esenti  ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133  e  dell'art.  10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del
1972»;
      b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello
stesso  decreto»  sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazioni
di  immobili  esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999,
n.  133,  e  dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633
del 1972».
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta  commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti
di  locazione  in  corso  alla  medesima  data e per quelli stipulati
successivamente.
  16.  Le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24
dicembre  2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Conseguentemente  nel  comma 264, dell'articolo 1, lettera a) , della
legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
  17.  A  partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  del  presente  ((  decreto  ))  , ai fondi d'investimento
immobiliare  chiusi  di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui
al  ))  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i
requisiti indicati nelle lettere a) e b) del (( comma 18 del presente
articolo  ))  , si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del
valore  netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare
pari  all'1  per  cento  a  titolo di imposta patrimoniale. Il valore
netto  del  fondo  deve  essere calcolato come media annua dei valori
risultanti  dai  prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera  c)  , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, (( ai
fini  del  calcolo  della media annua si assumono, rispettivamente, i
valori  del  patrimonio  alla data di avvio o di cessazione del fondo
)).   Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  disposizione  non
concorre  a  formare  il  valore  del  patrimonio  netto  l'ammontare
dell'imposta   patrimoniale   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  e
accantonata  nel  passivo.  L'imposta  e'  corrisposta  entro  il  16
febbraio  dell'anno  successivo. Per l'accertamento, la riscossione e
le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le
disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
  18. L'imposta di cui al comma 17 (( e' dovuta dai fondi per i quali
non  sia  prevista  la  quotazione  dei  certificati  in  un  mercato
regolamentato  e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di
euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: ))
    a)  le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti
salvo  che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno
o  piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, dai soggetti
indicati  nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
da  imprenditori  individuali,  societa' ed enti se le partecipazioni
sono  relative  all'impresa  commerciale (( nonche' da enti pubblici,
enti  di  previdenza  obbligatoria  ed  enti  non  commerciali di cui
all'art.  73,  comma  1, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ))
    ((  b)  in  ogni  caso  il  fondo sia istituito )) ai sensi degli
articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio
e  della  programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei
due  terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo  d'imposta,  ((  da  una o piu' persone fisiche )) legate fra
loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi dell'art. 5, comma
5,  del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' da
societa'  ed  enti  di  cui  le persone fisiche medesime detengano il
controllo  ai  sensi  dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il
diritto  di  partecipazione agli utili superiore al 50 per cento (( e
da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette
quote  siano  relative  ad imprese commerciali esercitate da soggetti
residenti  ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti )).
    ((  18-bis.  L'imposta  sostitutiva sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  e successive modificazioni, realizzati in dipendenza
della  cessione  o  del  rimborso di quote di partecipazione in fondi
d'investimento  immobiliare  chiusi  soggetti  alle  disposizioni del
comma  18  del  presente  articolo  e' dovuta nella misura del 20 per
cento.  L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della
cessione  o  del  rimborso  anche  qualora le quote siano immesse nei
rapporti  sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.
    19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza
dei  requisiti  di  cui  al comma 18, considerando la media annua del
valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A
tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote
sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte
le  informazioni  necessarie  e  aggiornate ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  del  comma  18.  La  societa'  di  gestione  del
risparmio   segnala  all'Agenzia  delle  entrate  i  casi  in  cui  i
partecipanti  al  fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere
la   comunicazione   di   cui  al  presente  comma,  non  consentendo
l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del
direttore   dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabiliti  termini  e
modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente )).
  20.  La  sussistenza  ((  dei  requisiti  indicati  )) nel comma 18
determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17
a  partire  dal  periodo  d'imposta  nel quale esse si verificano. ((
Qualora  la  societa'  di  gestione  del  risparmio  non abbia potuto
applicare  l'imposta  patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della
mancata   comunicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma  19,
l'imposta  patrimoniale  e'  applicata  in  capo  ai  partecipanti in
proporzione  al  valore  delle  quote  detenute  nel medesimo periodo
d'imposta  e  risultante  dai relativi prospetti periodici redatti ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento
dell'imposta  si  applicano le disposizioni del titolo IV del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  e  le  sanzioni  sono  applicate  ai soli
soggetti  di  cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso,
in  tutto  o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione del
risparmio )).
  21.  Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  le  parole:  «una  ritenuta  del  12,50  per  cento»,  sono
sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
    (( 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei
fondi  comuni  di  investimento  immobiliare la ritenuta prevista dal
comma  1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
come  modificato  dal  comma 21 del presente articolo, e' operata sui
proventi  percepiti  con  l'aliquota  del  12,50  per  cento,  fino a
concorrenza  della  differenza  positiva  tra  il  valore  risultante
dall'ultimo  rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma
1,  lettera  c)  numero  3),  del  testo  unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n. 58, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto )).
  22.  All'articolo  73  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
  «5-quater  Salvo  prova  contraria,  si  considerano  residenti nel
territorio  dello  Stato  le societa' o enti (( il cui patrimonio sia
investito  in  misura prevalente in quote di fondi )) di investimento
immobiliare  chiusi  di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui
al   ))  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, (( commi primo e
secondo )) , del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle societa'.».
  23.  Nel  comma  2  dell'art.  51 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
  24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle
azioni  assegnate  ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
   (( 24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme
concernenti  gli  assegni familiari, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ))
       ((   «g-bis)   i   redditi   da  lavoro  dipendente  derivanti
dall'esercizio di piani di stock option». ))
    ((  24-ter.  L'esclusione  dalla  base  imponibile  contributiva,
disposta  ai  sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del
presente  articolo,  opera  in  relazione  alle  azioni  assegnate ai
dipendenti  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. ))
  25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 del
codice  civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento
contratto  con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale
debito  sia  superiore  al  patrimonio  netto  contabile, comprensivo
dell'utile   d'esercizio,   cosi'   come   risultanti  alla  data  di
approvazione  del  bilancio  d'esercizio,  destinano  il  5 per cento
dell'utile  netto  annuale  al  fondo di solidarieta' per i cittadini
meno  abbienti di cui all'articolo (( 81, commi 29 e 30, del presente
decreto  ))  , secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto
non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro della giustizia.
  26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli
utili  evidenziati  nei  bilanci relativi all'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
  27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Sugli  interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro
consorzi,  ((  che  non  soddisfano  i requisiti della definizione di
piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione,  del  6  maggio 2003 )) , ai propri soci persone fisiche
residenti  nel  territorio  dello  Stato,  relativamente  ai prestiti
erogati  alle  condizioni  stabilite  dall'art.  13  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una
ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
  28.  Al  comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
  «b-bis)  per  la  quota  del 55 per cento degli utili netti annuali
delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi».
  29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;  nella  determinazione  degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si  assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  96 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  96  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi  e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
          nel  costo  dei  beni  ai  sensi  del comma 1, lettera b) ,
          dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta
          fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e  proventi
          assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
          cento   del   risultato   operativo  lordo  della  gestione
          caratteristica.  La  quota  del  risultato  operativo lordo
          prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
          quello  in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
          deduzione  degli interessi passivi e degli oneri finanziari
          di  competenza,  puo'  essere  portata  ad  incremento  del
          risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
              2.   Per   risultato  operativo  lordo  si  intende  la
          differenza  tra il valore e i costi della produzione di cui
          alle  lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con
          esclusione  delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b)
          ,   e   dei   canoni   di  locazione  finanziaria  di  beni
          strumentali,  cosi'  come  risultanti  dal  conto economico
          dell'esercizio;  per i soggetti che redigono il bilancio in
          base  ai  principi  contabili internazionali si assumono le
          voci di conto economico corrispondenti.
              3.  Ai  fini  del presente articolo, assumono rilevanza
          gli  interessi  passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
          oneri  e  i  proventi assimilati, derivanti da contratti di
          mutuo,    da    contratti    di    locazione   finanziaria,
          dall'emissione  di obbligazioni e titoli similari e da ogni
          altro  rapporto  avente  causa  finanziaria, con esclusione
          degli  interessi  impliciti  derivanti  da debiti di natura
          commerciale  e  con  inclusione,  tra gli attivi, di quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano  interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
          presente  art.  anche  quelli  virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
              4.   Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono  dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
          se  e  nei  limiti  in  cui in tali periodi l'importo degli
          interessi  passivi  e  degli oneri assimilati di competenza
          eccedenti  gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
          inferiore  al 30 per cento del risultato operativo lordo di
          competenza.
              5.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  alle  banche  e  agli  altri soggetti finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
          in  via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
          partecipazioni  in  societa' esercenti attivita' diversa da
          quelle   creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese  di
          assicurazione  nonche'  alle  societa' capogruppo di gruppi
          bancari   e   assicurativi.   Le   disposizioni  dei  commi
          precedenti   non   si  applicano,  inoltre,  alle  societa'
          consortili  costituite  per l'esecuzione unitaria, totale o
          parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21
          dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite
          ai  sensi  dell'art.  156 del codice dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  alle  societa'
          costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
          di  cui  alla  legge  4  agosto  1990, n. 240, e successive
          modificazioni,   nonche'  alle  societa'  il  cui  capitale
          sociale  e'  sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,
          che  costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di
          acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' impianti per lo
          smaltimento e la depurazione.
              5-bis.  Gli  interessi  passivi  sostenuti dai soggetti
          indicati  nel  primo  periodo  del comma 5, sono deducibili
          dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
          96   per   cento   del   loro  ammontare.  Nell'ambito  del
          consolidato  nazionale  di  cui agli articoli da 117 a 129,
          l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
          capo  a  soggetti di cui al periodo precedente partecipanti
          al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono
          integralmente  deducibili sino a concorrenza dell'ammontare
          complessivo  degli  interessi  passivi  maturati in capo ai
          soggetti  partecipanti  a  favore  di  soggetti estranei al
          consolidato.  La  societa'  o  ente  controllante  opera la
          deduzione  integrale  degli  interessi  passivi  di  cui al
          periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'art.
          122, apportando la relativa variazione in diminuzione della
          somma  algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti
          partecipanti.
              6.  Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
          di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
          e  dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico,
          dall'art.  3,  comma  115, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  in  materia  di interessi su titoli obbligazionari, e
          dall'art.  1,  comma  465, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  in  materia  di interessi sui prestiti dei soci delle
          societa' cooperative.
              7.  In  caso di partecipazione al consolidato nazionale
          di  cui  alla  sezione  II  del  presente capo, l'eventuale
          eccedenza   di   interessi   passivi  ed  oneri  assimilati
          indeducibili  generatasi  in capo a un soggetto puo' essere
          portata  in  abbattimento del reddito complessivo di gruppo
          se  e  nei  limiti  in  cui  altri soggetti partecipanti al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato   operativo   lordo  capiente  non  integralmente
          sfruttato  per  la  deduzione. Tale regola si applica anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di   quelle   generatesi   anteriormente  all'ingresso  nel
          consolidato nazionale.
              8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
          soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
          possono  essere  incluse  anche  le  societa' estere per le
          quali  ricorrerebbero  i requisiti e le condizioni previsti
          dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
          e  c)  .  Nella  dichiarazione  dei redditi del consolidato
          devono  essere  indicati  i  dati  relativi  agli interessi
          passivi  e  al  risultato  operativo  lordo  della societa'
          estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente.»:
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6  (Determinazione  del  valore della produzione
          netta  delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
          -  1.  Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata  dalla  somma algebrica delle seguenti voci del
          conto   economico   redatto   in  conformita'  agli  schemi
          risultanti  dai  provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 9,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
                a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi;
                b)  ammortamenti  dei beni materiali e immateriali ad
          uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
                c)  altre spese amministrative per un importo pari al
          90 per cento.
              2.  Per  le societa' di intermediazione mobiliare e gli
          intermediari,   diversi   dalle   banche,   abilitati  allo
          svolgimento  dei servizi di investimento indicati nell'art.
          1   del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art.  20  dello  stesso  decreto,  assume  rilievo  la
          differenza  tra  la somma degli interessi attivi e proventi
          assimilati  relativi alle operazioni di riporto e di pronti
          contro  termine e le commissioni attive riferite ai servizi
          prestati  dall'intermediario  e  la  somma  degli interessi
          passivi  e  oneri  assimilati  relativi  alle operazioni di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
              3.  Per  le  societa'  di  gestione dei fondi comuni di
          investimento,  di  cui  al  citato  testo  unico  di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  si  assume la differenza tra le commissioni
          attive e passive.
              4.   Per   le   societa'  di  investimento  a  capitale
          variabile,  si  assume  la differenza tra le commissioni di
          sottoscrizione  e  le commissioni passive dovute a soggetti
          collocatori.
              5.  Per  i  soggetti  indicati  nei  commi 2, 3 e 4, si
          deducono  i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata.
              6.  I  componenti positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          secondo  i  criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
          d'Italia  22  dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
          n.   38,   e  pubblicati  rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari  alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
          e  n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'art.
          5.
              7.  Per  la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei
          cambi,  per  i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
          in  conformita'  ai  criteri  di rilevazione e di redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto  del  Sistema  europeo  di banche centrali (SEBC) e
          alle  raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
          base  imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
          seguenti componenti:
                a) interessi netti;
                b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni e
          tariffe;
                c) costi per servizi di produzione di banconote;
                d)  risultato netto della redistribuzione del reddito
          monetario;
                e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni materiali e
          immateriali, nella misura del 90 per cento;
                f)  spese di amministrazione, nella misura del 90 per
          cento.
              8.  Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
          comunque  ammessa  la  deduzione: dei costi, dei compensi e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2)
          a  5),  dell'art.  11;  della quota interessi dei canoni di
          locazione  finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
          comunale  sugli  immobili  di cui al decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 504. (( Gli interessi passivi concorrono
          alla  formazione  del  valore della produzione nella misura
          del  96  per  cento  del  loro  ammontare  )). I contributi
          erogati  in  base  a  norma  di  legge, fatta eccezione per
          quelli   correlati   a   costi   indeducibili,  nonche'  le
          plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti dalla cessione di
          immobili   che   non  costituiscono  beni  strumentali  per
          l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
          cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
          in  ogni  caso alla formazione del valore della produzione.
          Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di ammortamento
          del  costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa
          e  a  titolo  di  avviamento  in  misura non superiore a un
          diciottesimo  del  costo indipendentemente dall'imputazione
          al conto economico.
              9.  Per  le  societa' la cui attivita' consiste, in via
          esclusiva  o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
          in   societa'   esercenti   attivita'   diversa  da  quella
          creditizia  o  finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
          dell'iscrizione,  ai  sensi  dell'art.  113 del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto    legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,
          nell'apposita  sezione  dell'elenco  generale  dei soggetti
          operanti  nel  settore  finanziario,  la base imponibile e'
          determinata     aggiungendo    al    risultato    derivante
          dall'applicazione   dell'art.   5  la  differenza  tra  gli
          interessi  attivi  e  proventi  assimilati  e gli interessi
          passivi   e   oneri   assimilati.   Gli  interessi  passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
              «Art.  7  (Determinazione  del  valore della produzione
          netta  delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
          di   assicurazione,   la  base  imponibile  e'  determinata
          apportando  alla  somma dei risultati del conto tecnico dei
          rami  danni  (voce  29)  e  del conto tecnico dei rami vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
                a)  gli  ammortamenti  dei  beni strumentali, ovunque
          classificati,  e le altre spese di amministrazione (voci 24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
                b)  i  dividendi  (voce 33) sono assunti nella misura
          del 50 per cento.
              2.  Dalla  base imponibile non sono comunque ammessi in
          deduzione:   le   spese   per  il  personale  dipendente  e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2)
          a  5),  dell'art.  11;  le  svalutazioni,  le  perdite e le
          riprese  di  valore  dei  crediti;  la  quota interessi dei
          canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta dal contratto;
          l'imposta   comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504. (( Gli interessi
          passivi   concorrono   alla  formazione  del  valore  della
          produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare
          )).
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
              4.  I  componenti positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP  con  il  provvedimento  n.  735 del 1° dicembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 111 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  111  (Imprese  di  assicurazioni).  -  1.  Nella
          determinazione  del reddito delle societa' e degli enti che
          esercitano  attivita'  assicurative  concorre  a formare il
          reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
          obbligatorie  fino alla misura massima stabilita a norma di
          legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
              2.  Gli  utili  di  cui  all'art.  89,  commi  2 e 3, i
          maggiori  e  i minori valori iscritti relativi alle azioni,
          alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
          cui  all'art.  85,  comma  1,  lettere c) e d) , nonche' le
          plusvalenze  e  le  minusvalenze  che  fruiscono del regime
          previsto  dall'art.  87  concorrono  a  formare  il reddito
          qualora  siano  relativi  ad  investimenti  a  beneficio di
          assicurati  dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
          Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si
          assumono  nell'importo  che  in base all'art. 89 concorre a
          formare il reddito.
              3.  La  variazione  della  riserva sinistri relativa ai
          contratti  di  assicurazione  dei  rami danni, per la parte
          riferibile  alla componente di lungo periodo, e' deducibile
          nell'esercizio  in misura pari al 30 per cento dell'importo
          iscritto  in  bilancio;  l'eccedenza e' deducibile in quote
          costanti  nei  diciotto esercizi successivi. E' considerato
          componente  di lungo periodo il 75 per cento della medesima
          riserva sinistri.
              3-bis  Per  le  imprese di assicurazione che gestiscono
          sia  il  ramo  danni  che  il ramo vita, la valutazione dei
          titoli    e   degli   strumenti   finanziari   e'   attuata
          separatamente per ciascuno di essi.
              4.   Le   provvigioni   relative  all'acquisizione  dei
          contratti  di  assicurazione di durata poliennale stipulati
          nel  periodo  di  imposta sono deducibili in quote costanti
          nel  periodo  stesso  e  nei due successivi; tuttavia per i
          contratti   di  assicurazione  sulla  vita  possono  essere
          dedotte  per  l'intero  ammontare  nel predetto periodo. Le
          provvigioni   stesse,   se   iscritte   tra   gli  elementi
          dell'attivo   a  copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
          deducibili  nei  limiti  dei corrispondenti caricamenti dei
          premi  e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
          contratto e comunque non superiore a dieci anni.».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 15-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo.»:
              «Art.  15-bis  (Versamento dell'acconto sull'imposta di
          bollo  assolta  in  modo  virtuale).  -  1.  Poste italiane
          S.p.A.,  le  banche  e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a
          titolo  di  acconto,  una  somma pari al settanta per cento
          dell'imposta  provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art.
          15;  per  esigenze  di  liquidita'  l'acconto  puo'  essere
          scomputato  dai  versamenti  da  effettuare  a  partire dal
          successivo mese di febbraio.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 9 della legge
          29  ottobre  1961,  n.  1216,  recante  «Nuove disposizioni
          tributarie   in  materia  di  assicurazioni  private  e  di
          contratti vitalizi.»:
              «Art.  9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori
          debbono  versare  all'ufficio  del  registro  entro il mese
          solare  successivo  l'imposta dovuta sui premi ed accessori
          incassati   in   ciascun  mese  solare,  nonche'  eventuali
          conguagli   dell'imposta  dovuta  sui  premi  ed  accessori
          incassati  nel  secondo  mese  precedente.  Per  i premi ed
          accessori  incassati  nel mese di novembre, nonche' per gli
          eventuali  conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta
          deve  essere  versata  entro  il  20 dicembre successivo. I
          versamenti   cosi'   effettuati  vengono  scomputati  nella
          liquidazione definitiva di cui al comma 4.
              1-bis   Entro   il   30  novembre  di  ogni  anno,  gli
          assicuratori  versano,  altresi',  a  titolo di acconto una
          somma  pari  al  12,5  per cento dell'imposta liquidata per
          l'anno   precedente,  al  netto  di  quella  relativa  alle
          assicurazioni  contro  la  responsabilita' civile derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli a motore; per esigenze di
          liquidita'  l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
          successivo  mese  di  febbraio, dai versamenti previsti dal
          comma 1.
              2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori
          debbono  presentare  all'ufficio  del  registro  nella  cui
          circoscrizione  hanno la sede o la rappresentanza presso la
          quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la
          denuncia  dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori
          incassati  nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta
          l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
          le risultanze del registro medesimo.
              3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
          conformita'  al  modello stabilito con decreto del Ministro
          delle  finanze,  di concerto con quello dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
              4.  Sulla  base  della  denuncia l'ufficio del registro
          procede  entro  il  15  giugno alla liquidazione definitiva
          dell'imposta  dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
          residuo  debito  o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
          risultante  dalla  predetta  liquidazione  definitiva, deve
          essere  computato nel primo versamento mensile successivo a
          quello  della  comunicazione  della  liquidazione  da parte
          dell'ufficio del registro.
              5.  L'importo  da pagare e' arrotondato alle mille lire
          superiori  se  le  ultime tre cifre superano le cinquecento
          lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 106 del citato testo
          unico delle imposte dirette, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  106  (Svalutazione  dei crediti e accantonamenti
          per  rischi  su  crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'art.  85,  sono  deducibili  in  ciascun esercizio nel
          limite  dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale o di
          acquisizione  dei crediti stessi. Nel computo del limite si
          tiene  conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
          La   deduzione  non  e'  piu'  ammessa  quando  l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti ha
          raggiunto   il  5  per  cento  del  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.
              2.   Le   perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  1,
          determinate   con  riferimento  al  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti  stessi, sono deducibili a norma
          dell'art.   101,   limitatamente   alla  parte  che  eccede
          l'ammontare   complessivo   delle   svalutazioni   e  degli
          accantonamenti  dedotti  nei  precedenti esercizi. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli  accantonamenti  dedotti  eccede  il  5 per cento del
          valore  nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
              3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di cui al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          dei  crediti  risultanti  in  bilancio,  per  l'importo non
          coperto   da  garanzia  assicurativa,  che  derivano  dalle
          operazioni   di  erogazione  del  credito  alla  clientela,
          compresi  i  crediti  finanziari  concessi  a Stati, banche
          centrali  o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
          delle  esportazioni  italiane  o  delle  attivita'  ad esse
          collegate,  sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
          dello  0,30  per cento del valore dei crediti risultanti in
          bilancio,   aumentato   dell'ammontare  delle  svalutazioni
          dell'esercizio.  L'ammontare complessivo delle svalutazioni
          che  supera  lo  0,30  per  cento  e'  deducibile  in quote
          costanti  nei  diciotto  esercizi  successivi.  Ai fini del
          presente  comma  le svalutazioni si assumono al netto delle
          rivalutazioni  dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni e'
          inferiore  al  limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in
          deduzione,  fino  al  predetto  limite,  accantonamenti per
          rischi   su  crediti.  Gli  accantonamenti  non  sono  piu'
          deducibili   quando   il   loro  ammontare  complessivo  ha
          raggiunto  il 5 per cento del valore dei crediti risultanti
          in bilancio alla fine dell'esercizio.
              4.  Per  gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
          dei  crediti  si  comprendono  anche  quelli  impliciti nei
          contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
          delle  operazioni  «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in
          applicazione dei criteri di cui all'art. 112.
              5.   Le   perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  3,
          determinate  con  riferimento  al  valore  di  bilancio dei
          crediti,   sono   deducibili,   ai   sensi  dell'art.  101,
          limitatamente    alla    parte   che   eccede   l'ammontare
          dell'accantonamento  per  rischi  su  crediti  dedotto  nei
          precedenti  esercizi.  Se  in  un esercizio l'ammontare del
          predetto  accantonamento  eccede  il 5 per cento del valore
          dei  crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a
          formare il reddito dell'esercizio stesso.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24
          settembre  2002,  n.  209, recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di  razionalizzazione  della  base  imponibile, di
          contrasto  all'elusione  fiscale, di crediti di imposta per
          le  assunzioni,  di  detassazione  per  l'autotrasporto, di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta  di  bollo»,  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  22  novembre  2002,  n.  265,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  1  (Disposizioni  in  materia  di  fiscalita' di
          impresa).  -  1.  A  decorrere dal periodo d'imposta avente
          inizio   successivamente  al  31  dicembre  2001  e  chiuso
          successivamente   al   31   agosto  2002,  in  deroga  alle
          disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
                a)  ai  fini  della  determinazione del valore minimo
          delle  partecipazioni,  che  costituiscono immobilizzazioni
          finanziarie,   in   societa'   non   negoziate  in  mercati
          regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
          1-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
          derivanti  dalla  distribuzione  di  riserve  di utili e le
          perdite  prodotte  dalle  societa'  partecipate,  a partire
          dall'esercizio  da  cui  si  applicano  le disposizioni del
          presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
                  1)  delle  quote  di  ammortamento  dell'avviamento
          indeducibile ai fini fiscali;
                  2)   degli   accantonamenti   diversi   da   quelli
          fiscalmente deducibili;
                a-bis)   per   le   partecipazioni  in  societa'  non
          residenti     la    deducibilita'    fiscale,    ai    fini
          dell'applicazione  delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
          2)  della  lettera  a)  ,  e'  determinata in base a quanto
          stabilito  dall'art.  127-bis comma 6, secondo periodo, del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986;
                b)   ai   soli  fini  fiscali,  le  minusvalenze  non
          realizzate  relative  a  partecipazioni  che  costituiscono
          immobilizzazioni   finanziarie  sono  deducibili  in  quote
          costanti  nell'esercizio  in  cui sono state iscritte e nei
          quattro successivi;
                c)  ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
          18   dicembre   1997,   n.   466,   non   si   tiene  conto
          dell'incremento  percentuale previsto dalla disposizione di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  dello  stesso  decreto  e  la
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito  di  cui  alla medesima disposizione e'
          pari al saggio degli interessi legali.
              1-bis  In  alternativa  a  quanto disposto ai sensi del
          comma  1,  lettera  c)  ,  resta  salva  la possibilita' di
          applicare   le  disposizioni  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997,  n. 466, vigenti alla data del 24 settembre
          2002, con le seguenti modificazioni:
                a)  la  variazione  in aumento del capitale investito
          non   ha   ulteriormente   effetto   fino   a   concorrenza
          dell'incremento   della  consistenza  delle  partecipazioni
          rispetto   a   quella   risultante  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio  in  corso  al 30 settembre 1996; il predetto
          incremento,  nel  caso  derivi da conferimenti in denaro di
          cui  all'art.  3, comma 2, del predetto decreto legislativo
          n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente;
                b)  l'aliquota  media  dell'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  non  puo'  essere  inferiore al 30 per
          cento  ovvero,  per  le  societa'  di  cui  all'art.  6 del
          predetto  decreto  legislativo  n.  466 del 1997, al 22 per
          cento.
              2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  le  societa'  e gli enti che esercitano attivita'
          assicurativa  sono  tenuti al versamento di un'imposta pari
          allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
          iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio,  con esclusione di
          quelle  relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
          di  morte  o  di  invalidita' permanente da qualsiasi causa
          derivante  ovvero  di  non  autosufficienza  nel compimento
          degli   atti  della  vita  quotidiana,  nonche'  di  quelle
          relative  ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
          di  cui  all'art.  9-  (( ter )) del decreto legislativo 21
          aprile  1993,  n. 124. Il versamento e' effettuato entro il
          termine  di  versamento a saldo delle imposte sui redditi e
          costituisce  credito  di imposta, da utilizzare a decorrere
          dal  1°  gennaio  2005,  per  il  versamento delle ritenute
          previste dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
          e  dell'imposta  sostitutiva  prevista dall'art. 26-ter del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600;   a  decorrere  dall'anno  2007,  se  l'ammontare
          complessivo  delle  predette imposte sostitutive e ritenute
          da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata
          ai  sensi  del primo periodo del presente comma e del comma
          2-bis  per  il  quinto  anno precedente, la differenza puo'
          essere  computata,  in  tutto  o in parte, in compensazione
          delle  imposte  e  dei contributi ai sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il
          limite  previsto  dall'art.  34,  comma  1,  della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  ovvero  ceduta a societa' o enti
          appartenenti  al gruppo con le modalita' previste dall'art.
          43-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602.
                2-bis  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2008,  la
          percentuale  indicata  nel  comma 2 e' aumentata allo 0,350
          per  cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
          31  dicembre  2008,  la percentuale indicata nel comma 2 e'
          aumentata  allo  0,390  per  cento; per il medesimo periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro  il  30 noovembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
          cento  delle  riserve  del  bilancio  dell'esercizio per il
          quale  il termine di approvazione scade anteriormente al 25
          giugno 2008.
              2-ter Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          il  contenzioso  si applicano le disposizioni in materia di
          imposte   sui  redditi.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate sono stabilite le modalita' di
          versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
          e 2-bis
              2-quater  A  decorrere  dal  periodo d'imposta in corso
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, la
          variazione  della  riserva  sinistri delle societa' e degli
          enti  che  esercitano  attivita' assicurativa danni, per la
          parte  riferibile  alla  componente  di  lungo  periodo, e'
          deducibile  in  misura  non  superiore  al  90  per  cento.
          L'eccedenza  e'  deducibile  in  quote  costanti  nei  nove
          esercizi  successivi.  E'  considerato  componente di lungo
          periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
              2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
          al  l  gennaio  2004,  le  disposizioni di cui ai commi 2 e
          2-ter  si  applicano  anche  alle  imprese di assicurazione
          operanti  nel  territorio dello Stato in regime di liberta'
          di  prestazione  di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
          commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
          specificate   relativo   ai   contratti   di  assicurazione
          stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
          adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
          2-ter  ovvero  possono  nominare  un rappresentante fiscale
          residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
          con  l'impresa  estera per gli obblighi di determinazione e
          versamento   dell'imposta  e  provvede  alla  dichiarazione
          annuale delle somme dovute.
              3.  In  funzione  delle disposizioni di cui ai commi 1,
          1-bis  e  2-quater l'acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  per il periodo d'imposta in corso alla
          data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
          calcolato,  in  base alle disposizioni della legge 23 marzo
          1977,  n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater
              4.- 5-bis Omissis.».
              - Si  riportano i testi degli articoli 5 e 40 del testo
          unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986, n. 131, modificati dalla presente legge:
              «Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
          in  caso  d'uso).  -  1.  Sono  soggetti a registrazione in
          termine  fisso  gli  atti  indicati nella parte prima della
          tariffa  e  in  caso  d'uso  quelli  indicati  nella  parte
          seconda.
              2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
          registrazione  in  caso  d'uso  se tutte le disposizioni in
          esse  contemplate  sono  relative  ad  operazioni  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto. Si considerano soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
          prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
          dell'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  quelle  di  cui al sesto comma
          dell'art.  21  dello  stesso  decreto  ad  eccezione  delle
          operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'art. 10, primo
          comma,  numeri  8),  8-bis), 8-ter), e 27-quinquies), dello
          stesso  decreto  nonche' delle locazioni di immobili esenti
          ai  sensi  dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
          dell'art.  10,  secondo  comma, del medesimo decreto n. 633
          del 1972.».
              «Art.   40   (Atti   relativi  ad  operazioni  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto).  -  1.  Per  gli  atti
          relativi  a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di servizi
          soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta si
          applica   in   misura   fissa.   Si   considerano  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
          prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
          dell'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633, e quelle di cui al sesto comma del
          successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
          sensi  dell'art.  10, numeri 8, 8-bis e 27-quinquies, dello
          stesso  decreto  nonche' delle locazioni di immobili esenti
          ai  sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
          dell'art.  10,  secondo  comma, del medesimo decreto n. 633
          del 1972.
              1-bis   Sono   soggette  all'imposta  proporzionale  di
          registro  le  locazioni  di immobili strumentali, ancorche'
          assoggettate   all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
          all'art.  10,  primo  comma,  numero  8),  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              2.  Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          l'imposta  si  applica  sulla  cessione  o  prestazione non
          soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
              - Si riporta il testo vigente del comma 262 dell'art. 1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»:
              «262.  All'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
          successive  modificazioni,  i  commi  da  1  a  3-bis  sono
          abrogati.»
              - Si  riporta  il  teso del comma 264 dell'art. 1 della
          citata  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, come modificato
          dalla presente legge:
              «264.  In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
          n. 212:
                a)  le  disposizioni di cui al comma 261, lettera b),
          si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008;
                b)  le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e
          d) , si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;
                c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e
          ,  f)  e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1°
          gennaio  2008.  Tuttavia,  per  le  operazioni  relative  a
          veicoli  stradali  a  motore,  le  disposizioni di cui alle
          lettere  a),  e)  e  g)  del  comma 261 si applicano dal 28
          giugno 2007.».
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 37 del
          decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52):
              «Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
          delle   funzioni   di  vigilanza  regolamentare,  la  Banca
          d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
                a)   valorizzazione  dell'autonomia  decisionale  dei
          soggetti abilitati;
                b)   proporzionalita',   intesa   come   criterio  di
          esercizio  del  potere adeguato al raggiungimento del fine,
          con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
                c)  riconoscimento  del  carattere internazionale del
          mercato   finanziario   e   salvaguardia   della  posizione
          competitiva dell'industria italiana;
                d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
              02.   Per   le  materie  disciplinate  dalla  direttiva
          2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
          d'Italia  e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre nei
          regolamenti  obblighi  aggiuntivi  a  quelli previsti dalla
          direttiva  medesima  solo  nei casi eccezionali in cui tali
          obblighi  sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
          tenuto  conto  della  necessita'  di  fare  fronte a rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'   del   mercato  che  non  sono  adeguatamente
          considerati  dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
                a)  i  rischi  specifici  cui gli obblighi aggiuntivi
          sono  volti  a  fare fronte sono particolarmente rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano;
                b)  i  rischi  specifici  cui gli obblighi aggiuntivi
          sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
          l'emanazione  delle disposizioni comunitarie pertinenti per
          materia.
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze le disposizioni
          regolamentari  recanti  gli  obblighi  aggiuntivi di cui al
          comma  02  ai  fini  della  loro  notifica alla Commissione
          europea.
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento:
                a)  gli  obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
          adeguatezza  patrimoniale,  contenimento  del rischio nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
                b)  gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di
          modalita'  di  deposito  e  di sub-deposito degli strumenti
          finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
                c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
                  1)   i   criteri   e  i  divieti  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
                  2)   le   norme   prudenziali   di  contenimento  e
          frazionamento del rischio;
                  3)  gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
          prospetti   contabili  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
                  4)  i  metodi  di  calcolo del valore delle quote o
          azioni di OICR;
                  5)  i  criteri  e  le  modalita' da adottare per la
          valutazione  dei  beni  e dei valori in cui e' investito il
          patrimonio  e  la  periodicita'  della  valutazione. Per la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso a esperti
          indipendenti  e  richiederne  l'intervento anche in sede di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
              1-bis  Le  disposizioni di cui al comma 1, lettera a) ,
          prevedono  la  possibilita'  di adottare sistemi interni di
          misurazione  dei rischi per la determinazione dei requisiti
          patrimoniali,  previa  autorizzazione della Banca d'Italia,
          nonche'  di  utilizzare  valutazioni del rischio di credito
          rilasciate da societa' o enti esterni.
              2.-.2-sexies: Omissis.».
              «Art.  37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
          -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo:
                a) all'oggetto dell'investimento;
                b)  alle  categorie  di  investitori cui e' destinata
          l'offerta delle quote;
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
                d) all'eventuale durata minima e massima;
                d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
          devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
          beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
          costituzione  del  fondo,  nel  caso di fondi che investano
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
                2.  Il  regolamento  previsto  dal comma 1 stabilisce
          inoltre:
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
                b)   le   cautele   da   osservare,  con  particolare
          riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
          valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
          di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
          di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
          essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
          qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
          dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
          prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
          valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
          delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
          cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
                c)   le   scritture  contabili,  il  rendiconto  e  i
          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici;
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
          delle quote dei fondi;
                e)   i   requisiti   e   i   compensi  degli  esperti
          indipendenti  indicati  nell'art. 6, comma 1), lettera c) ,
          numero 5.
              2-bis  Con  il  regolamento  previsto dal comma 1, sono
          altresi'  individuate le materie sulle quali i partecipanti
          dei  fondi  chiusi  si riuniscono in assemblea per adottare
          deliberazioni  vincolanti  per  la societa' di gestione del
          risparmio.   L'assemblea   delibera   in  ogni  caso  sulla
          sostituzione  della  societa'  di  gestione  del risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e  sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
          e'   convocata   dal  consiglio  di  amministrazione  della
          societa'  di  gestione del risparmio anche su richiesta dei
          partecipanti  che  rappresentino almeno il 10 per cento del
          valore  delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
          approvate  con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
          quota    degli   intervenuti   all'assemblea.   Il   quorum
          deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
          per  cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia  per  l'approvazione.  Esse si intendono approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla   trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti  si
          applica,   per   quanto  non  disciplinato  dalla  presente
          disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
          46, commi 2 e 3.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25
          settembre  2001,  n.  351, recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento  immobiliare.», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
          proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          derivanti    dalla    partecipazione    a    fondi   comuni
          d'investimento  immobiliare  di cui all'art. 6, comma 1, la
          societa'  di  gestione del risparmio opera una ritenuta del
          20  per  cento.  La  ritenuta si applica sull'ammontare dei
          proventi   riferibili   a  ciascuna  quota  risultanti  dai
          rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          lettera  c)  , numero 3), del testo unico di cui al decreto
          legislativo   24  febbraio  1998,  n.  58,  distribuiti  in
          costanza  di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
          valore  di  riscatto  o  di  liquidazione delle quote ed il
          costo   di   sottoscrizione   o   acquisto.   Il  costo  di
          sottoscrizione  o acquisto e' documentato dal partecipante.
          In  mancanza  della  documentazione il costo e' documentato
          con una dichiarazione sostitutiva.
              2.  La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
          d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del  comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  e stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui
          alla  lettera  d)  del  predetto articolo. Nei confronti di
          tutti  gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
          da  imposta  sul  reddito  delle  societa',  la ritenuta e'
          applicata  a  titolo  d'imposta. La ritenuta non e' operata
          sui   proventi   percepiti   dalle   forme   di  previdenza
          complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  e  dagli  organismi d'investimento collettivo del
          risparmio  istituiti  in  Italia  e  disciplinati dal testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58.
              2-bis Qualora le quote dei fondi comuni di investimento
          immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, siano immesse in un
          sistema  di  deposito  accentrato  gestito  da una societa'
          autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di
          cui  al  comma  1 e' applicata, alle medesime condizioni di
          cui  ai  commi  precedenti, dai soggetti residenti presso i
          quali  le  quote  sono  state  depositate,  direttamente  o
          indirettamente  aderenti  al  suddetto  sistema di deposito
          accentrato  nonche'  dai  soggetti non residenti aderenti a
          detto  sistema  di  deposito  accentrato  ovvero  a sistemi
          esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
              2-ter  I  soggetti  non residenti di cui al comma 2-bis
          nominano  quale  loro  rappresentante fiscale in Italia una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel  territorio  dello Stato, una stabile organizzazione in
          Italia   di   banche  o  di  imprese  di  investimento  non
          residenti,  ovvero  una  societa' di gestione accentrata di
          strumenti  finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento
          dei  propri  compiti  negli  stessi termini e con le stesse
          responsabilita'  previste  per  i  soggetti di cui al comma
          2-bis, residenti in Italia e provvede a:
                a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
                b)  fornire,  entro  quindici  giorni dalla richiesta
          dell'Amministrazione  finanziaria, ogni notizia o documento
          utile   per   comprovare  il  corretto  assolvimento  degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
              3.  Non  sono assoggettati ad imposizione i proventi di
          cui  al  comma  1 percepiti dai soggetti non residenti come
          indicati  nell'art.  6  del  decreto  legislativo 1° aprile
          1996, n. 239.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 6 del decreto
          legislativo  1° aprile 1996, n. 239, recante «Modificazioni
          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti
          delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.»:
              «Art.  6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
          -  1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi
          ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
          all'art.  2,  comma  1,  percepiti da soggetti residenti in
          Stati  o  territori  inclusi  nella lista di cui al decreto
          ministeriale  emanato  ai sensi dell'art. 168-bis del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non
          sono  altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi
          ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e  titoli  similari
          percepiti da :
                a)  enti  od  organismi  internazionali costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
                b)  gli  investitori  istituzionali esteri, ancorche'
          privi  di  soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
          cui al primo periodo;
                c)  Banche  centrali o organismi che gestiscono anche
          le riserve ufficiali dello Stato.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 5 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi:
              «Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del periodo di imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a)  le  societa'  di  armamento  sono equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c)   le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d)   si   considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o   l'oggetto   principale   nel  territorio  dello  Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
                c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono, per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 73 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come modificato dalla
          presete legge:
              «Art.   73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa':
                a)  le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e  le societa' di mutua assicurazione, nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e  le  societa'  cooperative  europee di cui al regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
                b)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  nonche'  i trust, residenti nel territorio dello
          Stato,   che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                c)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  nonche'  i trust, residenti nel territorio dello
          Stato,  che  non  hanno  per oggetto esclusivo o principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                d)  le  societa'  e gli enti di ogni tipo, compresi i
          trust,  con  o  senza personalita' giuridica, non residenti
          nel territorio dello Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni  indicate  nell'art.  5.  Nei  casi  in  cui i
          beneficiari   del   trust   siano  individuati,  i  redditi
          conseguiti   dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso  ai
          beneficiari  in  proporzione  alla  quota di partecipazione
          individuata  nell'atto di costituzione del trust o in altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello   Stato.   Si   considerano  altresi'  residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  salvo prova contraria, i trust e
          gli  istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o
          territori  diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis  in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei
          beneficiari  del  trust  siano  fiscalmente  residenti  nel
          territorio  dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti
          nel  territorio  dello Stato i trust istituiti in uno Stato
          diverso   da   quelli   di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis  quando, successivamente alla loro costituzione, un
          soggetto  residente  nel territorio dello Stato effettui in
          favore   del   trust   un'attribuzione   che   importi   il
          trasferimento   di   proprieta'   di  beni  immobili  o  la
          costituzione   o   il   trasferimento   di   diritti  reali
          immobiliari,   anche   per   quote,   nonche'   vincoli  di
          destinazione sugli stessi.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              5.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello statuto
          nelle   predette   forme,  l'oggetto  principale  dell'ente
          residente    e'    determinato    in   base   all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.
              5-bis Salvo prova contraria, si considera esistente nel
          territorio  dello  Stato  la  sede  dell'amministrazione di
          societa'   ed   enti,   che   detengono  partecipazioni  di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile,  nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
          1, se, in alternativa:
                a)  sono  controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato;
                b)    sono    amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione,  o  altro  organo equivalente di gestione,
          composto   in   prevalenza  di  consiglieri  residenti  nel
          territorio dello Stato.
              5-ter  Ai  fini  della  verifica  della sussistenza del
          controllo  di  cui  al  comma  5-bis  rileva  la situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per  le  persone  fisiche  si  tiene  conto  anche dei voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
              5-quater.   Salvo   prova   contraria,  si  considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti che
          detengano  piu'  del  50 per cento delle quote dei fondi di
          investimento  immobiliare  chiusi  di  cui  all'art. 37 del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e siano
          controllati  direttamente  o indirettamente, per il tramite
          di   societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona,  da
          soggetti  residenti  in Italia. Il controllo e' individuato
          ai  sensi  dell'art.  2359, commi 1 e 2, del codice civile,
          anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti diversi
          dalle societa'.».
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 15 e 16
          del  regolamento  del  Ministro  del  tesoro del bilancio e
          della  programmazione  economica  24  maggio  1999,  n. 228
          (Regolamento   recante  norme  per  la  determinazione  dei
          criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi
          comuni di investimento):
              «Art.  15 (Fondi riservati). - Le SGR possono istituire
          fondi  aperti e chiusi la cui partecipazione e' riservata a
          investitori   qualificati   specificando  le  categorie  di
          investitori alle quali il fondo e' riservato.
              2.  Nel  regolamento  del  fondo  sono  indicati i beni
          oggetto  dell'investimento tra quelli previsti dall'art. 4,
          comma   2,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  con
          riferimento  all'adesione  dei  partecipanti ed al rimborso
          delle quote.
              3.  Nel  regolamento possono essere fissati limiti agli
          investimenti  diversi  da  quelli stabiliti in via generale
          dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
          rischio emanate dalla Banca d'Italia.
              4.   Le   quote   dei  fondi  riservati  a  investitori
          qualificati  non  possono  essere  collocate,  rimborsate o
          rivendute  da  parte  di  chi  le  possiede, direttamente o
          nell'ambito  della prestazione del servizio di cui all'art.
          1,  comma  5,  lettera  d)  ,  del  testo unico, a soggetti
          diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.».
              «Art.   16   (Fondi  speculativi).  -  Le  SGR  possono
          istituire  fondi speculativi il cui patrimonio e' investito
          in  beni,  anche diversi da quelli individuati nell'art. 4,
          comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e
          frazionamento  dal  rischio stabilite dalla Banca d'Italia,
          ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera c) , del testo
          unico.
              2.  Il  numero  dei  soggetti che partecipano a ciascun
          fondo speculativo non puo' superare le duecento unita'.
              3.  L'importo  minimo  della  quota  iniziale  non puo'
          essere  inferiore  a  500.000  euro.  Le  quote  dei  fondi
          speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.
              4.  Le  quote  dei fondi speculativi non possono essere
          oggetto di sollecitazione all'investimento.
              5.   Il   regolamento  del  fondo  deve  menzionare  la
          rischiosita'  dell'investimento  e  la circostanza che esso
          avviene  in  deroga  ai divieti e alle norme prudenziali di
          contenimento  e  frazionamento  del rischio stabilite dalla
          Banca d'Italia.
              6.  Nel  regolamento  del  fondo  sono  indicati i beni
          oggetto  dell'investimento e le modalita' di partecipazione
          con   riferimento   all'adesione  dei  partecipanti  ed  al
          rimborso delle quote.
              7.  La  Banca  d'Italia  indica  i  casi in cui i fondi
          disciplinati  dal  presente articolo, in considerazione dei
          potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono
          essere  istituiti  o  gestiti  solo da SGR che abbiano come
          oggetto  esclusivo  l'istituzione  o  la  gestione  di tali
          fondi.».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
          civile:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo   se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati.».
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7 del
          decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n. 461 (Riordino
          della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
          redditi  diversi,  a norma dell'art. 3, comma 160, della L.
          23 dicembre 1996, n. 662):
              «Art.  5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri   redditi   diversi  di  cui  alle  lettre  da  c)  a
          5-quinquies) del comma 1 dell'art. 82 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Abrogato.
              2.   I   redditi  di  cui  alle  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  81, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3,  comma  1,  determinati secondo i
          criteri  stabiliti  dall'art.  82 del predetto testo unico,
          sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle imposte sui
          redditi  con  l'aliquota  del  12,50  per  cento. L'imposta
          sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
          cessione  di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di
          titoli   o   strumenti   finanziari  e  di  contratti,  non
          qualificati di cui al comma 4, dell'art. 68 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a
          seguito  di  esercizio dell'interpello secondo le modalita'
          del  comma  5, lettera b) , dell'art. 167, del citato testo
          unico  del rispetto delle condizioni indicate nella lettera
          c) del comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico.
              3.   Le   plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di cui al comma 2 e quelle di cui
          alla  lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  determinate secondo i criteri di cui all'art.
          68  sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale
          dei  redditi.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro delle
          finanze  possono essere previsti particolari adempimenti ed
          oneri  di documentazione per la determinazione dei predetti
          redditi.  L'obbligo  di  dichiarazione  non sussiste per le
          plusvalenze   e   gli   altri   proventi  per  i  quali  il
          contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
              4.   L'imposta   sostitutiva  di  cui  al  comma  2  e'
          corrisposta  mediante  versamento diretto nei termini e nei
          modi  previsti  per il versamento delle imposte sui redditi
          dovute  a  saldo  in  base  alla dichiarazione. L'eventuale
          imposta   sostitutiva  pagata  fino  al  superamento  delle
          percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
          nella  lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 67, e' portata
          in detrazione dalle imposte sui redditi.
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere  da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
          sostenuti da:
                a)  soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
          comma  1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
          successive modificazioni.
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          in materia di imposte sui redditi.».
              «Art.  7  (Imposta  sostitutiva  sul risultato maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che  hanno  conferito  a un soggetto abilitato ai sensi del
          decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
          gestire  masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
          beni   non   relativi   all'impresa,  possono  optare,  con
          riferimento  ai  redditi  di capitale e diversi di cui agli
          articoli   41   e   81,   comma  1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917, come modificati, rispettivamente,
          dagli  articoli  1,  comma  3,  e  3, comma 1, del presente
          decreto,  che  concorrono alla determinazione del risultato
          della  gestione  ai  sensi  del comma 4, per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  articolo.
          L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
          partecipazioni  al  capitale  o al patrimonio, dai titoli o
          strumenti  finanziari  e  dai contratti, non qualificati di
          cui  al  comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  917  del  1986,  salvo la dimostrazione, al
          momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del
          rispetto  delle  condizioni indicate nella lettera c) , del
          comma  1,  dell'art.  87,  del citato testo unico a seguito
          dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita' del
          comma  5,  lettera b) , dello stesso art. 167, del medesimo
          testo unico.
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta  rilasciata al soggetto gestore all'atto della
          stipula  del  contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
          anteriormente  all'inizio  del periodo d'imposta. L'opzione
          ha  effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
          solo  entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita' per
          l'esercizio  e  la  revoca  dell'opzione di cui al presente
          articolo.
              3.  Qualora  sia  stata  esercitata l'opzione di cui al
          comma  2  i  redditi  che concorrono a formare il risultato
          della  gestione,  determinati  secondo  i criteri stabiliti
          dagli  articoli  42  e 82 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
          dalle    attivita'   finanziarie   comprese   nella   massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
                a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
          1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
                b)  la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre
          1973,  n.  600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
          correnti  bancari, a condizione che la giacenza media annua
          non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
          qualora  la  banca  depositaria  sia  soggetto  diverso dal
          gestore   quest'ultimo   attesta   la   sussistenza   delle
          condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
                c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
          3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973
          ;
                d)  le  ritenute  previste  dai  commi  1  e 4, primo
          periodo,  dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione
          delle  ritenute  sugli utili derivanti dalle partecipazioni
          in  societa'  estere  qualificate ai sensi della lettera c)
          del  comma 1 dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui
          redditi;
                e)  la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter
          della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
          8, comma 5.
              4.  Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
          imposta   sostitutiva   delle   imposte   sui  redditi  con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si  determina  sottraendo dal valore del patrimonio gestito
          al  termine  di  ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
          sostitutiva,   aumentato   dei   prelievi  e  diminuito  di
          conferimenti  effettuati  nell'anno, i redditi maturati nel
          periodo  e  soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
          formare  il reddito complessivo del contribuente, i redditi
          esenti  o  comunque  non  soggetti  ad imposta maturati nel
          periodo,  i  proventi  derivanti  da  quote di organismi di
          investimento   collettivo  mobiliare  soggetti  all'imposta
          sostitutiva  di  cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
          comuni  di  investimento  immobiliare  di cui alla legge 25
          gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti
          dalla   partecipazione   ad   organismi   di   investimento
          collettivo  del  risparmio  di  cui  al quarto periodo, del
          comma 1, dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
          ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il
          risultato  e'  computato  al  netto  degli  oneri  e  delle
          commissioni relative al patrimonio gestito.
              5.  La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo  i  criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
          Tuttavia   nel  caso  dei  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati,  il  cui  valore complessivo medio annuo sia
          superiore  al  10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
          sono   valutati  secondo  il  loro  valore  normale,  ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente  ai  predetti  titoli, quote, partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle  finanze,  sentita  la  Commissione  nazionale per le
          societa'  e  la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita' e i
          criteri di attuazione del presente comma.
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in   corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio  all'inizio
          dell'anno  si assume il patrimonio alla data di stipula del
          contratto   ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al  termine
          dell'anno   si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura  del
          contratto.
              7.  Il  conferimento  di  titoli,  quote, certificati o
          rapporti  in una gestione per la quale sia stata esercitata
          l'opzione  di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
          oneroso  ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
          commi  5,  6,  9  e  12  dell'art.  6. Tuttavia nel caso di
          conferimento  di  strumenti  finanziari  che formavano gia'
          oggetto  di un contratto di gestione per il quale era stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  al comma 2, si assume quale
          valore  di  conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
          fini  della  determinazione del patrimonio alla conclusione
          del   precedente   contratto   di  gestione;  nel  caso  di
          conferimento  di strumenti finanziari per i quali sia stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  all'art. 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo.
              8.  Nel  caso  di  prelievo  di  titoli, quote, valute,
          certificati  e  rapporti  o  di loro trasferimento ad altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di  cui  all'art.  6  ed  al comma 1 del presente articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o  per  donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
          al  precedente  comma  2,  ai fini della determinazione del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati  eseguiti,  e'  considerato il valore dei medesimi il
          giorno  del  prelievo,  adottando  i criteri di valutazione
          previsti al comma 5.
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai  titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
          o  trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
          l'opzione,   si   assume   il  valore  dei  titoli,  quote,
          certificati,   valute   e   rapporti   che  ha  concorso  a
          determinare  il  risultato  della  gestione assoggettato ad
          imposta  ai  sensi  del  medesimo comma. In tali ipotesi il
          soggetto    gestore    rilascia    al   mandante   apposita
          certificazione  dalla  quale  risulti il valore dei titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti.
              10.  Se  in  un  anno  il  risultato  della gestione e'
          negativo,   il   corrispondente  importo  e'  computato  in
          diminuzione   del  risultato  della  gestione  dei  periodi
          d'imposta  successivi  ma  non oltre il quarto per l'intero
          importo che trova capienza in essi.
              11.   L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4  e'
          prelevata   dal   soggetto   gestore   ed   e'  versata  al
          concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
          tesoreria  provinciale  dello Stato entro il 16 febbraio di
          ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
          mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato revocato il
          mandato  di  gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che  il  contribuente  non  fornisca  direttamente le somme
          corrispondenti  entro  il  quindicesimo giorno del mese nel
          quale  l'imposta  stessa e' versata; nelle ipotesi previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle  prestazioni  fino a che non ottenga dal contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
              12.    Contestualmente    alla    presentazione   della
          dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
          presenta  la  dichiarazione relativa alle imposte prelevate
          sul  complesso  delle  gestioni.  I  soggetti diversi dalle
          societa'  ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
          d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  presentano  la  predetta  dichiarazione  entro  il
          termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione
          dei  sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
          versamenti  e la presentazione della dichiarazione prevista
          nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  e  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602.
              13.  Nel  caso in cui alla conclusione del contratto il
          risultato  della gestione sia negativo, il soggetto gestore
          rilascia  al  mandante  apposita certificazione dalla quale
          risulti  l'importo  computabile in diminuzione ai sensi del
          comma  4  dell'art.  82,  del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'art. 4, comma 1, lettera b) , o, nel caso di esistenza
          od   apertura   di   depositi   o   rapporti  di  custodia,
          amministrazione  o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
          intestati  al  contribuente  e  per  i quali sia esercitata
          l'opzione  di  cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
          comma  5  dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
          Ai  fini  del  computo  del  periodo temporale entro cui il
          risultato  negativo  e' computabile in diminuzione si tiene
          conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in cui il risultato
          negativo e' maturato.
              14.   L'opzione   non  puo'  essere  esercitata  e,  se
          esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
          comma  1  o  all'art.  6, siano superiori a quelle indicate
          nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          sostituita  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  .  Se il
          superamento  delle  percentuali e' avvenuto successivamente
          all'esercizio   dell'opzione,  per  la  determinazione  dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
          avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
          ogniqualvolta  tali  soggetti,  sulla base dei dati e delle
          informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
          verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
          dell'opzione  o di omessa comunicazione si applica a carico
          del  contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
          cento  del  valore  delle  partecipazioni, titoli o diritti
          posseduti alla data della violazione.
              15. Abrogato.
              16.    Per    la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
              17.  Con  il decreto di approvazione dei modelli di cui
          all'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre   1973,  n.  600,  e'  approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12.».
              - Il   titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi), reca
          disposizioni in materia di «Accertamento e controlli.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 51 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   51   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale,   che   operino  negli  ambiti  di
          intervento  stabiliti  con  il  decreto  del Ministro della
          salute  di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
          importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
          fini  del  calcolo del predetto limite si tiene conto anche
          dei  contributi  di  assistenza  sanitaria versati ai sensi
          dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
                b)  le  erogazioni  liberali concesse in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c)  le  somministrazioni di vitto da parte del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                d)  le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
                e)  i  compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'art. 50;
                f)  l'utilizzazione  delle opere e dei servizi di cui
          al  comma  1  dell'art.  100  da parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'art. 12;
                  f-bis)  le  somme erogate dal datore di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
          studio a favore dei medesimi familiari;
                g)  il  valore  delle azioni offerte alla generalita'
          dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
          complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
          condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
          emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
          che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
                g-bis) (abrogata);
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
          comma  1,  lettera b) . Gli importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
                i)  le  mance percepite dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta;
                i-bis)    le    quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
          rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
          aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
          normativa.
              2-bis  Le  disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
          del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
          dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui  alla  lettera  ((  g-bis)  ))  del  comma  2  si rende
          applicabile  esclusivamente quando ricorrano congiuntamente
          le seguenti condizioni:
                a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
                b)  che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
          la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
                c)  che  il beneficiario mantenga per almeno i cinque
          anni  successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra  il  valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
          l'ammontare   corrisposto  dal  dipendente.  Qualora  detti
          titoli  oggetto  di  investimento  siano  ceduti  o dati in
          garanzia  prima  che siano trascorsi cinque anni dalla loro
          assegnazione,  l'importo  che  non ha concorso a formare il
          reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
          e'  assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
          a formare il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a)  per  gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile  club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il 30
          novembre  di  ciascun  anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il  31
          dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica  per  i  prestiti  stipulati  anteriormente  al  1°
          gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c)  per  i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato;
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma  3,  di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre  di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
          successivo   a   quello   in  corso  alla  data  della  sua
          emanazione.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  dicembre  1959, n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              8-bis  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 del testo unico
          delle  norme  concernenti  gli assegni familiari, di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 27. - Art. 12 regio decreto-legge 17 giugno 1937,
          n.  1048  - Art. 1, decreto luogotenenziale 1° agosto 1945,
          n.  692  - (Determinazione del reddito da lavoro dipendente
          ai fini contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro
          dipendente  ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
              2.  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza e
          assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute
          nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,  n.  917,  salvo  quanto  specificato  nei
          seguenti commi.
              3.  Le  somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e
          trattenuta,  ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
          (( h) )) , dello stesso art. 48.
              4. Sono esclusi dalla base imponibile:
                a)  le  somme  corrisposte a titolo di trattamento di
          fine rapporto;
                b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
          del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine
          dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'
          dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
                c)  i  proventi  e le indennita' conseguite, anche in
          forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
                d)  le somme poste a carico di gestioni assistenziali
          e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le
          provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al
          successivo  punto  f) e quelle erogate dalle Casse edili di
          cui   al   comma   4;   i  proventi  derivanti  da  polizze
          assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non
          aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
                e) (abrogata);
                f)  i  contributi  e  le somme a carico del datore di
          lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di
          cui  al  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, e
          successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
          gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
          regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
          la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,
          diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono
          assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
          di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
          103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno
          1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del
          1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico
          del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni
          pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.
          Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
          retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al
          finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e
          alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,
          altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del
          lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
          comma  5,  lettera b) , del decreto legislativo 14 dicembre
          1995, n. 579;
                g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
          3,  lettera d) , del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917;
                g-bis)  i  redditi  da  lavoro  dipendente  derivanti
          dall'esercizio di piani di stock option.
              5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla base
          imponibile e' tassativa.
              6-10. (Omissis).».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2512 del codice
          civile:
              «Art.  2512  (Cooperativa  a  mutualita' prevalente). -
          Sono  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente,  in
          ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
                1)  svolgono  la  loro  attivita'  prevalentemente in
          favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
                2)  si  avvalgono  prevalentemente, nello svolgimento
          della  loro  attivita',  delle  prestazioni  lavorative dei
          soci;
                3)  si  avvalgono  prevalentemente, nello svolgimento
          della  loro  attivita',  degli apporti di beni o servizi da
          parte dei soci.
              Le  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente si
          iscrivono  in  un apposito albo, presso il quale depositano
          annualmente i propri bilanci.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 15
          aprile  2002,  n.  63,  recante «Disposizioni finanziarie e
          fiscali     urgenti     in    materia    di    riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio    e   finanziamento   delle   infrastrutture.»,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 6 (Progressivo adeguamento ai principi comunitari
          del  regime  tributario  delle  societa' cooperative). - 1.
          L'art.  12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica
          in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati
          alla riserva minima obbligatoria.
              2.  Le  somme  di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) ,
          della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e all'art. 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  destinate  ad  aumento  del capitale sociale, non
          concorrono  a  formare  il reddito imponibile ai fini delle
          imposte  sui redditi e il valore della produzione netta dei
          soci.  Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
          attribuzione,   sono   soggette   ad   imposta  secondo  la
          disciplina  dell'art.  7,  comma  3, della legge 31 gennaio
          1992,   n.  59.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 2001.
                 3.   Sugli   interessi  corrisposti  dalle  societa'
          cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
          della  definizione  di  piccole e micro imprese di cui alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003,   ai   propri  soci  persone  fisiche  residenti  nel
          territorio  dello  Stato, relativamente ai prestiti erogati
          alle  condizioni  stabilite  dall'art.  13  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
          applica  una  ritenuta a titolo di imposta nella misura del
          20 per cento.
              4.   In   attesa  di  un  piu'  compiuto  riordino  del
          trattamento  tributario  delle  societa' cooperative e loro
          consorzi,   in  coerenza  con  la  generale  riforma  della
          disciplina  delle  societa' cooperative di cui al titolo VI
          del  libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
                a)  l'art.  12  della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
          salvo  quanto  previsto  dal  comma 1, si applica al 39 per
          cento  della  rimanente  quota  degli  utili  netti annuali
          destinati a riserva indivisibile;
                b)  per le cooperative agricole e della piccola pesca
          e  loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata
          al 60 per cento;
                c)  non  si  applicano  le  disposizioni  di cui agli
          articoli  10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b)
          ,  e  11  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 601; per le cooperative di produzione e
          di  lavoro  e  loro consorzi resta ferma l'applicazione del
          predetto   art.  11  relativamente  al  reddito  imponibile
          derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive.
              5.  Per  il  periodo  d'imposta  successivo a quello in
          corso  al  31  dicembre  2001,  l'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche  dovuto  dalle societa'
          cooperative  e  loro  consorzi  e'  calcolato, in base alle
          disposizioni  della  legge  23 marzo 1977, n. 97, assumendo
          come  imposta  del periodo precedente quella che si sarebbe
          applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          alle  cooperative  e loro consorzi soggetti alla disciplina
          di  cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei
          commi  4  e  5 che non si applicano alle cooperative e loro
          consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni
          caso,   le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle societa' cooperative di garanzia collettiva
          fidi  di  primo  e  secondo grado e loro consorzi, previste
          dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          iscritte   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'art.  106  del  testo  unico  delle  leggi  in materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385.».
              - Si  riporta  il testo del comma 460 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre 2004, n. 311, recente «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2005)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «460. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi
          1,  2  e  3,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
          si  applica  alle  societa'  cooperative  e loro consorzi a
          mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
          sezione  I, del codice civile, e alle relative disposizioni
          di  attuazione  e transitorie, e che sono iscritti all'Albo
          delle   cooperative   sezione   cooperative   a  mutualita'
          prevalente   di   cui   all'art.   223-sexiesdecies   delle
          disposizioni di attuazione del codice civile:
                a)  per  la  quota del 20 per cento degli utili netti
          annuali  delle  cooperative agricole e loro consorzi di cui
          al  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228, delle
          cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
                b)  per  la  quota del 30 per cento degli utili netti
          annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
                  b-bis)  per  la  quota del 55 per cento degli utili
          netti  annuali delle societa' cooperative di consumo e loro
          consorzi.».