(Regolamento di polizia mortuaria- art. 82)
                              Art. 82. 
  1. Le esumazioni ordinarie  si  eseguono  dopo  un  decennio  dalla
inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro,  si  utilizzano
per nuove inumazioni. 
  2. Qualora si accerti che  col  turno  di  rotazione  decennale  la
mineralizzazione  dei  cadeveri  e'  incompleta,  esso  deve   essere
prolungato per il periodo determinato  dal  Ministro  della  sanita'.
Decorso il termine fissato senza che  si  sia  ottenuta  la  completa
mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanita' dispone  per
la  correzione  della  struttura  fisica  del  terreno   o   per   il
trasferimento del cimitero. 
  3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni
di composizione e di struttura del terreno, la  mineralizzazione  dei
cadaveri si compie in  un  periodo  piu'  breve,  il  Ministro  della
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo'  autorizzare
l'abbreviazione del turno  di  rotazione,  che,  comunque,  non  puo'
essere inferiore a cinque anni. 
  4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.