Art. 82. 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. 2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadeveri e' incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanita'. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanita' dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. 3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo piu' breve, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non puo' essere inferiore a cinque anni. 4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.